P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  1 e seg. della legge costituzionale 9 febbraio
  1948, n.1, e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  dell'art.  23  comma  4 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66,
  conv.  in  legge  24 aprile 1989, n. 144, successivamente sostituto
  dall'art.  35 comma 4 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, per contrasto
  con   i   principi   di  ragionevolezza  e  di  non  disparita'  di
  trattamento, nella parte in cui tale norma non esclude la novazione
  soggettiva a carico dell'amministratore o funzionario il quale, nel
  caso  di  lavori  pubblici  di  somma  urgenza,  non  abbia  potuto
  provvedere alla regolarizzazione della spesa entro il termine di 30
  giorni  per  casi  sopravvenuti  di  forza  maggiore e comunque non
  dipendenti dalla sua volonta';
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
  atti alla Corte costituzionale;
    Manda  la  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza alle
  parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, nonche' di
  comunicarla  ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica e della
  Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Rovigo, 22 dicembre 1999.
                        Il presidente: bordon
00C0266