P. Q. M. Visti gli artt. 1 e seg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 23 comma 4 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144, successivamente sostituto dall'art. 35 comma 4 d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di non disparita' di trattamento, nella parte in cui tale norma non esclude la novazione soggettiva a carico dell'amministratore o funzionario il quale, nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, non abbia potuto provvedere alla regolarizzazione della spesa entro il termine di 30 giorni per casi sopravvenuti di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla sua volonta'; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Rovigo, 22 dicembre 1999. Il presidente: bordon 00C0266