IL TRIBUNALE Rilevato che: in ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa, il p.m. ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, in riferimento all'art. 3 Cost.; l'art. 461 c.p.p., come ora modificato dalla legge entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto penale di condanna; la legge predetta non prevede norme transitorie, che disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve ritenersi applicabile soltanto la nuova normativa vigente; tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 461 c.p.p., venendosi a creare disparita' di trattamento fra l'imputato che abbia formulato opposizione a decreto penale nel vigore della vecchia normativa ed il cui procedimento penale fosse gia' pendente dinanzi al giudice del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa ed imputato che presenti invece opposizione nel vigore della nuova normativa poiche' ad ambedue non e' concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benche' il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facolta' gli e' preclusa; la predetta questione e' rilevante e non manifestamente infondata, poiche' dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza;