IL TRIBUNALE

    Rilevato che:
        in  ordine all'istanza di applicazione proposta dalla difesa,
  il  p.m.  ha  sollevato  questione di illegittimita' costituzionale
  dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, in riferimento all'art. 3
  Cost.;
        l'art. 461 c.p.p., come ora modificato dalla legge entrata in
  vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza
  di applicazione pena all'udienza a seguito di opposizione a decreto
  penale di condanna;
        la   legge   predetta  non  prevede  norme  transitorie,  che
  disciplinino i procedimenti penali gia' pendenti dinanzi al giudice
  del  dibattimento,  per  cui deve ritenersi applicabile soltanto la
  nuova normativa vigente;
        tale   unica   interpretazione   possibile   apre   dubbi  di
  legittimita'  costituzionale  dell'art.  461  c.p.p.,  venendosi  a
  creare disparita' di trattamento fra l'imputato che abbia formulato
  opposizione  a decreto penale nel vigore della vecchia normativa ed
  il  cui  procedimento penale fosse gia' pendente dinanzi al giudice
  del  dibattimento  al  momento  dell'entrata  in vigore della nuova
  normativa  ed  imputato  che presenti invece opposizione nel vigore
  della  nuova  normativa poiche' ad ambedue non e' concesso proporre
  istanza  di  applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento,
  benche'  il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facolta'
  gli e' preclusa;
        la  predetta  questione  e'  rilevante  e  non manifestamente
  infondata,  poiche'  dalla sua decisione dipende la pronuncia della
  sentenza;