Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973, 26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni), dell'art. 29 della legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali), dell'art. 32 della legge regionale Emilia- Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione dei servizi regionali), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0286