Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  i  giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 12 e 13 della
legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato
giuridico  e  sul  trattamento  economico dei dipendenti regionali in
applicazione  dell'accordo  relativo al contratto nazionale di lavoro
per  il  personale  delle  Regioni  a  statuto ordinario e degli enti
pubblici  non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985.
Modifiche  ed  integrazioni  alle  leggi  regionali 25/1973, 26/1973,
12/1979,  34/1979,  9/1981  e successive modificazioni), dell'art. 29
della  legge  regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme
per  l'accesso  agli  impieghi  della Regione Emilia-Romagna e per il
conferimento   di  incarichi  regionali),  dell'art. 32  della  legge
regionale  Emilia- Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento
del  personale  della  Regione  Emilia-Romagna)  e dell'art. 47 della
legge  regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione
dei  servizi regionali), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36,
97  e 117 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Ruperto
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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