IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede; O s s e r v a Il richiesto giudizio di ammissione delle istanze istruttorie introdotte dalle parti evidenzia la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile oltreche' dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice stesso poiche' in dette disposizione risulta indicato che il processo verbale che documenta le attivita' del processo civile deve essere scritto in modo chiaro e leggibile ad opera dell'ausiliario del giudice e con i contenuti disposti dalla legge, ma non in modi diversi che a mano. Tale affermazione, che non trova alcuna contraria indicazione nel codice e che risulta indirettamente confermata dalla previsione fatta in via di eccezione sub art. 422 codice di procedura civile, contrasta con la previsione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione oltreche' con la previsione degli artt. 101 e 104 della Carta. Invero, con l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 2, n. 8) della legge 16 febbraio 1987 di delega al governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e con l'entrata in vigore delle norme di cui agli artt. 134, 135, 138, 139 e 140 del codice di rito, e' stato previsto un sistema completo e complesso di documentazione degli atti processuali al fine di assicurare, argomentando dal comma 2 dell'art. 140 del codice di procedura penale, la certezza, la compatibilita', la completezza, la piena valutabilita', sotto ogni profilo, e leggittimita' delle dichiarazioni rese o degli atti compiuti. Tale previsione e' stata posta esclusivamente per il processo penale. Per il processo civile nulla e' stato previsto con cio' violando le norme costituzionali sopra richiamate e, in primis, quella dell'art. 3 sotto il profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza. Infatti, non potendo seriamente opporsi allo squilibrio delle situazioni del processo penale e civile, l'affermazione per cui la diversita' di disciplina della documentazione trova ragione nella diversita' degli interessi in gioco o nella maggiore importanza degli interessi coinvolti nel processo penale rispetto a quelli coinvolti nel processo civile, deve concludersi che la normativa contestata contrasta con la Carta fondamentale. Infatti affermare il principio per cui vi sono interessi diversi e di rilievo diverso da tutelare appare, ad oggi, tautologico e non perfettamente aderente al concreto di tutte le situazioni coinvolte nel processo civile tra le quali, a titolo d'esempio, possono essere ricordate tutte quelle vicende che hanno ad oggetto il diritto di famiglia ed i minori, la materia concorsuale, quelle relative alla ricostruzione degli illeciti civilistici con la conseguente responsabilita', la materia del diritto industriale. Tutte ipotesi in cui, spesso, il giudice si deve confrontare con la necessita' di raccogliere a verbale e nel contraddittorio di tutte le parti valutazioni o pareri tecnici, deduzioni e costestazioni difensive dichiarazioni e chiarimenti testimoniali. Ed allora a parita' di situazioni si pone differenza di trattamento fra cittadini pregiudicando non solo la tutela degli interessi di coloro che si vedano coinvolti in un processo civile e non abbiano la possibilita' di ottenere una documentazione degli atti processuali e delle attivita' istruttoree la piu' idonea possibile in relazione ai mezzi tecnici oggi disponibili, ma si grava il corretto e spedito andamento dell'attivita' dell'amministrazione della giustizia di un fardello impreciso e vischioso quale quello della verbalizzazione manuale senza alcuna possibilita' di disporne il superamento in ragione della peculiarieta' del caso che si affronta secondo un prudente giudizio di difficolta' dell'accertamento. Verbalizzazione che, per forza di cose, non puo' che essere sommaria e ben poco celere, soggetta a contestazioni e dubbi; in ogni caso tale da violare anche la liberta' e l'indipendenza della magistratura sotto il profilo dell'adeguatezza dei mezzi necessari all'esercizio dignitoso della funzione in quanto il giudice si trova costretto, in assenza di idoneo personale ausiliario la cui presenza non e' garantita dall'amministrazione nonostante le molte contestazioni in modo tale da assurgere ormai al rango di notorio, alla verbalizzazione in prima persona o a mezzo delle parti cosi' da giungere ad atti non solo dubbi quanto alla loro formazione, ma del tutto inidonei al fine che la documentazione si propone. Conforta tale opinione anche la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, ad esempio con ordinanza n. 284/1992, ha affermato che non contrasta con la Costituzione la possibilita', per il giudice penale, di valutare se gli atti da documentare abbiano natura semplice e possano essere verbalizzati in forma riassuntiva oppure no e vadano verbalizzati con apposita strumentazione con cio' dando indicazione di una liberta' di "movimento" del giudice penale che il giudice civile non conosce. Liberta' di movimento che il processo civile riformato imporrebbe inevitabilmente se solo si pensa alla previsione dell'art. 180 del codice di procedura civile che stabilisce come la trattazione della causa debba essere orale e si rediga processo verbale per documentare deduzioni e conclusioni delle parti oltreche' i provvedimenti del giudice. Stessa ratio imposta dall'art. 183 in tema di interrogatorio libero delle parti e dell'art. 186 cosicche' appare dubbio che, oggi, con la riforma del processo civile, possa ancora dirsi che lo scioglimento delle fasi processuali per tale processo sia diverso, piu' lento e meno impegnativo quanto a documentazione degli atti, di quello del processo penale. Pertanto poiche' la questione non appare manifestamente infondata potendo dare luogo ad una pronuncia della Corte integrativa o interpretativa di accoglimento ed appare rilevante poiche', come prospettata condiziona il concreto esercizio dell'attivita' giurisdizionale e la tutela dei diritti coinvolti nella presente vicenda processuale.