IL TRIBUNALE

    A scioglimento della riserva che precede;

                            O s s e r v a

    Il  richiesto  giudizio  di  ammissione delle istanze istruttorie
  introdotte  dalle  parti  evidenzia la rilevanza e la non manifesta
  infondatezza  della  questione di legittimita' costituzionale delle
  norme  di  cui  agli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile
  oltreche'  dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice
  stesso  poiche'  in  dette  disposizione  risulta  indicato  che il
  processo  verbale  che  documenta  le attivita' del processo civile
  deve   essere   scritto   in  modo  chiaro  e  leggibile  ad  opera
  dell'ausiliario del giudice e con i contenuti disposti dalla legge,
  ma  non  in modi diversi che a mano.     Tale affermazione, che non
  trova  alcuna  contraria  indicazione  nel  codice  e  che  risulta
  indirettamente   confermata   dalla  previsione  fatta  in  via  di
  eccezione sub art. 422 codice di procedura civile, contrasta con la
  previsione  degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione oltreche' con
  la  previsione  degli  artt. 101 e 104 della Carta.     Invero, con
  l'entrata  in  vigore  della  norma  di cui all'art. 2, n. 8) della
  legge  16  febbraio  1987 di delega al governo della Repubblica per
  l'emanazione  del nuovo codice di procedura penale, e con l'entrata
  in  vigore  delle  norme di cui agli artt. 134, 135, 138, 139 e 140
  del  codice  di  rito,  e'  stato  previsto  un  sistema completo e
  complesso  di  documentazione  degli  atti  processuali  al fine di
  assicurare,  argomentando  dal  comma 2 dell'art. 140 del codice di
  procedura  penale,  la certezza, la compatibilita', la completezza,
  la  piena  valutabilita', sotto ogni profilo, e leggittimita' delle
  dichiarazioni  rese  o  degli atti compiuti.     Tale previsione e'
  stata  posta esclusivamente per il processo penale. Per il processo
  civile   nulla  e'  stato  previsto  con  cio'  violando  le  norme
  costituzionali  sopra  richiamate  e, in primis, quella dell'art. 3
  sotto   il   profilo   dell'eguaglianza   e  della  ragionevolezza.
      Infatti,  non  potendo seriamente opporsi allo squilibrio delle
  situazioni  del processo penale e civile, l'affermazione per cui la
  diversita'  di  disciplina della documentazione trova ragione nella
  diversita'  degli  interessi  in  gioco o nella maggiore importanza
  degli  interessi  coinvolti  nel  processo penale rispetto a quelli
  coinvolti  nel  processo  civile, deve concludersi che la normativa
  contestata   contrasta   con  la  Carta  fondamentale.      Infatti
  affermare  il  principio  per  cui  vi  sono interessi diversi e di
  rilievo  diverso  da  tutelare  appare,  ad oggi, tautologico e non
  perfettamente aderente al concreto di tutte le situazioni coinvolte
  nel  processo  civile  tra  le  quali,  a titolo d'esempio, possono
  essere  ricordate  tutte  quelle  vicende  che  hanno ad oggetto il
  diritto  di  famiglia  ed  i minori, la materia concorsuale, quelle
  relative  alla  ricostruzione  degli  illeciti  civilistici  con la
  conseguente  responsabilita',  la  materia del diritto industriale.
      Tutte  ipotesi  in  cui, spesso, il giudice si deve confrontare
  con la necessita' di raccogliere a verbale e nel contraddittorio di
  tutte   le   parti   valutazioni  o  pareri  tecnici,  deduzioni  e
  costestazioni  difensive  dichiarazioni e chiarimenti testimoniali.
      Ed  allora  a  parita'  di  situazioni  si  pone  differenza di
  trattamento  fra  cittadini  pregiudicando non solo la tutela degli
  interessi di coloro che si vedano coinvolti in un processo civile e
  non  abbiano  la  possibilita' di ottenere una documentazione degli
  atti  processuali  e  delle  attivita'  istruttoree  la piu' idonea
  possibile  in  relazione  ai  mezzi tecnici oggi disponibili, ma si
  grava    il    corretto    e   spedito   andamento   dell'attivita'
  dell'amministrazione  della  giustizia  di  un fardello impreciso e
  vischioso  quale  quello della verbalizzazione manuale senza alcuna
  possibilita'   di   disporne   il   superamento  in  ragione  della
  peculiarieta' del caso che si affronta secondo un prudente giudizio
  di  difficolta'  dell'accertamento.      Verbalizzazione  che,  per
  forza  di  cose,  non  puo'  che essere sommaria e ben poco celere,
  soggetta  a  contestazioni  e  dubbi;  in ogni caso tale da violare
  anche  la  liberta'  e  l'indipendenza  della magistratura sotto il
  profilo   dell'adeguatezza   dei   mezzi   necessari  all'esercizio
  dignitoso  della  funzione in quanto il giudice si trova costretto,
  in  assenza  di  idoneo personale ausiliario la cui presenza non e'
  garantita dall'amministrazione nonostante le molte contestazioni in
  modo   tale   da   assurgere   ormai  al  rango  di  notorio,  alla
  verbalizzazione  in  prima  persona  o a mezzo delle parti cosi' da
  giungere ad atti non solo dubbi quanto alla loro formazione, ma del
  tutto   inidonei   al   fine  che  la  documentazione  si  propone.
      Conforta  tale  opinione  anche  la  giurisprudenza della Corte
  costituzionale,  la quale, ad esempio con ordinanza n. 284/1992, ha
  affermato  che  non  contrasta con la Costituzione la possibilita',
  per  il  giudice  penale,  di  valutare  se gli atti da documentare
  abbiano  natura  semplice  e  possano  essere verbalizzati in forma
  riassuntiva   oppure   no   e   vadano  verbalizzati  con  apposita
  strumentazione  con  cio'  dando  indicazione  di  una  liberta' di
  "movimento"  del  giudice penale che il giudice civile non conosce.
      Liberta'   di   movimento  che  il  processo  civile  riformato
  imporrebbe   inevitabilmente  se  solo  si  pensa  alla  previsione
  dell'art. 180 del codice di procedura civile che stabilisce come la
  trattazione  della  causa  debba  essere orale e si rediga processo
  verbale   per  documentare  deduzioni  e  conclusioni  delle  parti
  oltreche'   i  provvedimenti  del  giudice.  Stessa  ratio  imposta
  dall'art. 183  in  tema  di  interrogatorio  libero  delle  parti e
  dell'art. 186 cosicche' appare dubbio che, oggi, con la riforma del
  processo  civile, possa ancora dirsi che lo scioglimento delle fasi
  processuali  per  tale  processo  sia  diverso,  piu'  lento e meno
  impegnativo  quanto  a  documentazione  degli  atti,  di quello del
  processo  penale.      Pertanto  poiche'  la  questione  non appare
  manifestamente  infondata potendo dare luogo ad una pronuncia della
  Corte  integrativa  o  interpretativa  di  accoglimento  ed  appare
  rilevante   poiche',   come   prospettata  condiziona  il  concreto
  esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  e la tutela dei diritti
  coinvolti nella presente vicenda processuale.