P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente
  infondata   la  questione  di  legittimita'  costituzionale  -  per
  contrasto  con gli artt. 3 e 24 - dell'art. 392 comma 1-bis, c.p.p.
  nella parte in cui non prevede che le disposizioni in esso previste
  si  applichino  anche all'assunzione della testimonianza di persona
  inferma di mente;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale ai fini della risoluzione della questione suddetta;
    Sospende per l'effetto il procedimento in corso;
    Manda  alla  cancelleria  per  gli adempimenti di cui all'art. 23
  ultimo comma legge 11 marzo 1953, n. 87.
        Lecco, addi' 29 ottobre 1999.
                          Il giudice: Fadda
00C0316