P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 - dell'art. 392 comma 1-bis, c.p.p. nella parte in cui non prevede che le disposizioni in esso previste si applichino anche all'assunzione della testimonianza di persona inferma di mente; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della risoluzione della questione suddetta; Sospende per l'effetto il procedimento in corso; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 ultimo comma legge 11 marzo 1953, n. 87. Lecco, addi' 29 ottobre 1999. Il giudice: Fadda 00C0316