P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
  n. 1,  e  23,  della  legge  11 marzo 1953, n. 87;     Dichiara non
  manifestamente    infondata    la    questione    di   legittimita'
  costituzionale  dell'art.  223  del  d.lgs.  del  19 febbraio 1998,
  n. 51,  norme  in  materia  di istituzione del giudice unico, cosi'
  come  modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
  in  relazione  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in
  cui, nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del
  decreto, nei quali il giudizio abbreviato non era ammesso attesa la
  contestazione  di  un  reato  punibile  con  l'ergastolo, limita la
  possibilita'  dell'imputato  di  chiedere  il  giudizio abbreviato,
  consentendolo     solo     prima     dell'inizio    dell'istruzione
  dibattimentale;      Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a
  cura  della  cancelleria,  alla  Corte costituzionale e sospende il
  giudizio   in   corso;       Ordina  altresi'  che,  a  cura  della
  cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
  Consiglio  dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere
  del Parlamento.         Messina, addi' 18 febbraio 2000.
                        Il Presidente: Suraci
00C0317