P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la rilevanza della questione;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
  legittimita'   costituzionale   dell'art.   46,   comma   3,  d.lgs
  n. 546/1992,  nella parte in cui prevede che, in caso di cessazione
  della materia del contendere, le spese del giudizio estinto a norma
  del  comma  1,  restano  sempre  a  carico  della  parte  che le ha
  anticipate;  cio' in violazione dell'art. 3, della Costituzione per
  disparita' di trattamento con l'omologo caso disciplinato nell'art.
  44,  in  cui e' prevista l'opposta regola per cui il ricorrente che
  rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  Costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che, a cura della segreteria, l'ordinanza di trasmissione
  degli  atti  alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in
  causa,   nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e
  comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Milano, il 16 febbraio 2000.
                Il presidente relatore: Bonavitacola
00C0446