P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza della questione; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 3, d.lgs n. 546/1992, nella parte in cui prevede che, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio estinto a norma del comma 1, restano sempre a carico della parte che le ha anticipate; cio' in violazione dell'art. 3, della Costituzione per disparita' di trattamento con l'omologo caso disciplinato nell'art. 44, in cui e' prevista l'opposta regola per cui il ricorrente che rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della segreteria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, il 16 febbraio 2000. Il presidente relatore: Bonavitacola 00C0446