P. Q. M. Visti gli artt. 303, 304 c.p.p., 3 Cost., e 23 legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 304/6 c.p.p., nella parte in cui prevede che il limite del doppio dei termini previsti dall'art. 303/1 c.p.p. sia parimenti applicabile all'ipotesi di regresso del procedimento di cui all'art. 303/2 c.p.p., oltre che all'ipotesi di evasione dell'interessato di cui all'art. 303/3 c.p.p., con conseguente irragionevole equiparazione di situazioni tra loro sostanzialmente eterogenee e, quindi, violazione dell'art. 3 Cost.; Sospende la decisione sull'istanza in tema di liberta' personale del Mancuso Giuseppe; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento incidentale alla Corte costituzionale; Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della cancelleria a Mancuso Giuseppe, classe 1949, all'avv. Vincenzo Gennaro del foro di Vibo Valentia, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere. Reggio Calabria, addi' 23 febbraio 2000. Il giudice: Boninsegna 00c0457