P. Q. M.
    Visti gli artt. 303, 304 c.p.p., 3 Cost., e 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  costituzionalita'   dell'art. 304/6  c.p.p.,  nella  parte  in  cui
  prevede   che   il   limite   del   doppio   dei  termini  previsti
  dall'art. 303/1  c.p.p.  sia  parimenti  applicabile all'ipotesi di
  regresso  del  procedimento di cui all'art. 303/2 c.p.p., oltre che
  all'ipotesi  di  evasione  dell'interessato  di  cui all'art. 303/3
  c.p.p.,  con  conseguente irragionevole equiparazione di situazioni
  tra   loro   sostanzialmente   eterogenee   e,  quindi,  violazione
  dell'art. 3 Cost.;
    Sospende  la decisione sull'istanza in tema di liberta' personale
  del Mancuso Giuseppe;
    Dispone  la  trasmissione degli atti del procedimento incidentale
  alla Corte costituzionale;
    Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della
  cancelleria  a  Mancuso  Giuseppe,  classe  1949, all'avv. Vincenzo
  Gennaro  del  foro  di  Vibo  Valentia,  nonche'  al Presidente del
  Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere.
        Reggio Calabria, addi' 23 febbraio 2000.
                       Il giudice: Boninsegna
00c0457