Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti  i  giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle
questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 32  della  legge  6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo  pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater del d.-l.
19 ottobre  1992,  n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti
di  radiodiffusione),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge
17 dicembre  1992,  n. 482;  1,  commi  13 e 14, del d.-l. 23 ottobre
1996,  n. 545  (Disposizioni  urgenti  per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva   e   delle   telecomunicazioni),   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2,
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le
garanzie    nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi   delle
telecomunicazioni  e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli
artt. 3,  21  e  41  della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
                        Il Presidente: Guizzi
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
00C0478