Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola 00C0478