IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede esaminati gli atti dell'incidente di esecuzione n. 16/2000 sentite le parti: O s s e r v a: Pucci Varo lamenta il mancato rispetto da parte dell'ente incaricato della riscossione della rateizzazione disposta nella sentenza del pretore di Firenze, addetto alla sezione distaccata di Empoli il 23 marzo 1998 irrevocabile dal 15 aprile 1998 emessa nei confronti di Pucci Varo ai sensi dell'art 444 codice procedura penale. Nelle more processuali e' entrato in vigore il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 che agli articoli 28 e 29 ha depenalizzato la fattispecie criminosa ascritta a Pucci Varo. La sentenza di condanna deve pertanto essere revocata perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato. Deve comunque esaminarsi la questione proposta da Pucci Varo in quanto l'art. 101 decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 comma 1 dispone che in caso di procedimenti penali definiti con provvedimento (sentenza o decreto) irrevocabili, il .giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna ma al comma due prevede che le multe e le ammende inflitte vengano comunque riscosse, unitamente alle spese processuali con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. Preliminarmente appare necessario esaminare le disposizioni di cui agli articoli 100 e 101 decreto legislativo 30 dicembre 199 n. 507 alla luce della normativa costituzionale ed in particolare in base al principio di eguaglianza sancito dall'art 3 Costituzione. Come sopra evidenziato la norma in oggetto dispone che nel caso di condanna a pena pecuniaria (deve ritenersi anche nel caso in cui la stessa sia frutto di conversione ai sensi dell'art 53 legge 689/1981) la sanzione pecuniaria irrogata debba comunque essere corrisposta, nonostante l'abrogazione del reato di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista. Al contrario in caso di condanna a pena detentiva (che peraltro doveva essere irrogata nei casi di maggiore gravita') la pena non puo' essere eseguita e non puo' essere neppure applicata la sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo 507/1999. l'art. 100 della legge infatti dispone che "le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili". L'inevitabile conseguenza (non apparendo possibile alcuna diversa interpretazione normativa) e' che nessuna sanzione al momento e' prevista nei confronti di soggetti condannati a pena detentiva (e pertanto ritenuti maggiormente pericolosi e comunque meritevoli di sanzione piu' grave dal giudice penale con sentenza irrevocabile) mentre i soggetti condannati a pena pecuniaria (e pertanto considerati dal giudice meno pericolosi e meritevoli di pena di minore gravita') sono comunque tenuti al pagamento della sanzione originariamente irrogata. Ancor piu' evidente appare essere la disparita' di trattamento e l'illogicita' della normativa in oggetto nel caso di persona condannata a pena detentiva che abbia ottenuto il beneficio della conversione in pena pecuniaria e che pertanto si trova a dover pagare la sanzione mentre nessuna sanzione avrebbe dovuto subire nel caso in cui non fosse stata ritenuta meritevole del beneficio. La disparita' di trattamento tra i condannati per i reati di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista a pena detentiva e quelli condannati a pena pecuniaria o a pena detentiva convertita appare di tutta evidenza ed assolutamente ingiustificabile (trattandosi di persone condannate per lo stesso reato) e appare essere in contrasto con l'art. 3 della costituzione. La questione sopra evidenziata appare essere rilevante nel giudizio in corso in quanto, ove venisse dichiarata la incostituzionalita' della normativa in oggetto, verrebbe a cadere il presupposto (potere di riscossione) della esecuzione in corso e che deve pertanto essere sospesa.