IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa da: I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lauletta in forza di procura generale alle liti rep. 22845 notaio Lupo di Roma, con domicilio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6. Contro Costantini Teresa, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Vitale, con domicilio eletto presso il suo studio in forza di mandato a margine della memoria di costituzione di appello ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato in data 8 maggio 1996 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 251/1996 del pretore di Treviso che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla pensionata Costantini Teresa, aveva dichiarato il diritto della stessa di percepire la pensione di reversibilita' integrata al minimo a far tempo da tre anni e trecento giorni antecedenti le date di deposito del ricorso giudiziario. Deduceva l'appellante che, in forza dell'entrata in vigore del d.l. n. 166/1996, nulla spettava agli eredi del pensionato e chiedeva quindi il rigetto del ricorso, in totale riforma dell'impugnata sentenza. In corso di causa, si costituiva l'appellata, deducendo l'inapplicabilita' del d.l. n. 166/1996 in quanto in contrasto con norme costituzionali. La causa veniva piu' volte rinviata su istanza delle parti, in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alle questioni sollevate da diversi giudici del lavoro sulle medesime questioni. Ritiene il tribunale che l'art. 1 commi 181 e 182 legge n. 662/1996 e 1'art. 36 comma 5 legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze 103/1995 e 123/1987) ha sancito 1a legittimita' di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici a quibus". La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto gia' sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita': art. 1 comma 181 legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis legge n. 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1 comma 182 legge n. 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36 comma 1 legge n. 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36 comma 5 legge n. 448/1998). Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione: art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversita' di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione: art. 24, poiche' e' vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi oppone poi - in via amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) gia' dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa; art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale. Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicche' la questione di legittimita' appare rilevante, oltreche' non manifestamente infondata.