IL TRIBUNALE

    Nella   causa   in   grado   d'appello   promossa  da:  I.N.P.S.,
  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Marcella  Lauletta in forza di
  procura  generale  alle  liti  rep.  22845 notaio Lupo di Roma, con
  domicilio   eletto   in  Treviso,  viale  Trento  e  Trieste  n. 6.
      Contro  Costantini  Teresa,  rappresentata  e  difesa dall'avv.
  Nicola  Vitale,  con domicilio eletto presso il suo studio in forza
  di  mandato  a  margine della memoria di costituzione di appello ha
  pronunciato la seguente ordinanza.
    Con ricorso depositato in data 8 maggio 1996 l'I.N.P.S. proponeva
  appello avverso la sentenza n. 251/1996 del pretore di Treviso che,
  in  parziale  accoglimento  del ricorso presentato dalla pensionata
  Costantini  Teresa,  aveva  dichiarato  il  diritto della stessa di
  percepire  la  pensione di reversibilita' integrata al minimo a far
  tempo da tre anni e trecento giorni antecedenti le date di deposito
  del ricorso giudiziario.
    Deduceva  l'appellante  che,  in forza dell'entrata in vigore del
  d.l.  n. 166/1996,  nulla  spettava  agli  eredi  del  pensionato e
  chiedeva   quindi   il  rigetto  del  ricorso,  in  totale  riforma
  dell'impugnata sentenza.
    In   corso   di   causa,  si  costituiva  l'appellata,  deducendo
  l'inapplicabilita'  del d.l. n. 166/1996 in quanto in contrasto con
  norme costituzionali.
    La  causa  veniva  piu' volte rinviata su istanza delle parti, in
  attesa  della  decisione  della Corte costituzionale in ordine alle
  questioni  sollevate  da  diversi giudici del lavoro sulle medesime
  questioni.
    Ritiene   il  tribunale  che  l'art. 1  commi  181  e  182  legge
  n. 662/1996  e  1'art. 36  comma  5  legge  n. 448/1998  presentino
  profili d'incostituzionalita' con riferimento agli artt. 3, 24 e 38
  della Costituzione.
    La  stessa  giurisprudenza  della  Corte costituzionale (sentenze
  103/1995  e 123/1987) ha sancito 1a legittimita' di norme che hanno
  disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando "tale previsione
  e' coerente col carattere sostanzialmente sattisfattivo della nuova
  legge  rispetto  alle  pretese  fatte  valere  dinanzi ai giudici a
  quibus".
    La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto
  gia'  sorto  in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della
  Corte   costituzionale  n. 495/1993  e  n. 240/1994,  si  limita  a
  regolarne  le  modalita' di adempimento in senso deteriore rispetto
  alle  norme  generali.  Lungi  dal  produrre un arricchimento della
  situazione  giuridica  soggettiva  del creditore, dunque, incide su
  tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento
  (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualita':
  art. 1 comma 181 legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis
  legge    n. 140/1997),    la    compressione   della   misura   del
  soddisfacimento  (con  riferimento  alla  misura  degli  interessi,
  liquidati   forfettariamente   nel  5%  complessivo  per  una  mora
  ultradecennale:  art. 1 comma 182 legge n. 662/1996, come da ultimo
  modificato  dall'art. 36  comma  1 legge n. 448/1998), l'esclusione
  della  conseguenza  legale  dell'accoglimento  delle  pretese fatte
  valere  in  giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata
  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  normativa  in  esame
  (compensazione delle spese: art. 36 comma 5 legge n. 448/1998).
    Ne   risulta   la   violazione   dei   seguenti   articoli  della
  Costituzione:
        art. 3,  in  quanto  si  introduce  un  trattamento diverso e
  peggiorativo,  che  non  trova  giustificazione  in  diversita'  di
  situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla
  c.d. cristallizzazione:
        art.  24,  poiche'  e'  vanificato  il  diritto  di  agire in
  giudizio  per  la  tutela  integrale  del  diritto sostanziale e di
  ottenere  la  conseguente rifusione delle spese sostenute (cio' che
  costituisce  estrinsecazione  della  previsione  costituzionale del
  diritto  di  difesa),  con  l'ulteriore  rischio,  conseguente alla
  dichiarazione  di  estinzione,  di  vedersi  oppone  poi  -  in via
  amministrativa - dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.:
  superamento  del  limite  reddituale)  gia'  dedotte  nel  giudizio
  dichiarato  estinto  e  non  incise  dalle disposizioni della nuova
  normativa;
        art. 38,   in   quanto  sono  compressi  diritti,  di  natura
  previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.

    Le  norme  indicate  regolano la fattispecie dedotta nel presente
  giudizio,  sicche'  la  questione di legittimita' appare rilevante,
  oltreche' non manifestamente infondata.