P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  della Costituzione e 23 della legge n. 87,
  dell'11 marzo 1953;
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di
  legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182 delle
  legge  22  dicembre  1996,  n. 662, come modificati dall'art. 3-bis
  della  legge  28  maggio  1997, n. 140 e dall'art. 36 comma 1 della
  legge  23  dicembre  1998,  n. 448,  e  36  comma  5 della legge 23
  dicembre  1998, n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e 38 della
  Costituzione,  per  i  motivi  indicati  nella  parte  motiva della
  presente ordinanza;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
  atti alla Corte costituzionale.
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
  notificata  ai  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'
  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del Senato
  della Repubblica.
        Treviso, addi' 9 maggio 2000.
                  Il Presidente relatore: Castagna
00C0710