P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87, dell'11 marzo 1953; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182 delle legge 22 dicembre 1996, n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 36 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata ai Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Treviso, addi' 9 maggio 2000. Il Presidente relatore: Castagna 00C0710