P. Q. M.
    Revoca l'assegnazione della causa a sentenza;
    Sospende il procedimento;
    Ordina  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale in
  quanto  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
  leggittimita'  costituzionale  dell'art. 68 secondo comma, d.P.R. 5
  gennaio 1950 n. 180, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,
  nella  parte  in  cui  introduce  -  per i dipendenti pubblici - un
  trattamento differenziato, rispetto all'omologo settore privato, in
  tema  di  coesistenza  tra  pignoramento  e cessione volontaria del
  credito;
    Manda  alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte
  costituzionale,   per  la  notifica  della  presente  ordinanza  di
  rimessione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, per la sua
  comunicazione  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
  della Repubblica;
    Si comunichi altresi' alle parti della presente procedura.
        Verona, addi' 17 febbraio 2000.
                 Il giudice dell'esecuzione: Fontana
00c0711