P. Q. M. Revoca l'assegnazione della causa a sentenza; Sospende il procedimento; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di leggittimita' costituzionale dell'art. 68 secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui introduce - per i dipendenti pubblici - un trattamento differenziato, rispetto all'omologo settore privato, in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria del credito; Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica della presente ordinanza di rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Si comunichi altresi' alle parti della presente procedura. Verona, addi' 17 febbraio 2000. Il giudice dell'esecuzione: Fontana 00c0711