P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
  1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondate:
        1)   la   questione   di  legittimita'  costituzionale  degli
  artt. 15-quater, commi 2 e 3, 15-sexies del 30 dicembre 1992 n. 502
  nel  testo  risultante  dall'art. 13  del  d.  lgs.  19 giugno 1999
  n. 229,  per  contrasto  con  gli  artt. 35 e 97 della Costituzione
  laddove,  imponendo  ai  dirigenti  sanitari,  che  fossero gia' in
  servizio  alla  data del 31 dicembre 1998 ed avessero optato per la
  libera  professione  extramuraria,  di  esercitare entro il termine
  ristretto  di  cui  all'art. 1  del  decreto legislativo n. 49/2000
  l'opzione  fra  la  conferma della scelta per la libera professione
  extramuraria  ed  il  rapporto  esclusivo  con diritto di esercizio
  unicamente  della  libera  professione intramuraria senza che siano
  state  approntate  le  strutture  idonee  a  consentire in concreto
  l'esercizio   della,   libera   professione   intramuraria,   viene
  ingiustificatamente  limitato  e  compresso il lavoro espletato dai
  detti  dirigenti  sanitari (art. 35 Cost.), e non viene organizzato
  il  pubblico ufficio ricoperto dai detti dirigenti sanitari secondo
  il  principio  del  buon  andamento  dell'amministrazione  (art. 97
  Cost.);
        2)  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1
  del  d. lgs. in data 2 marzo 2000 n. 49 per contrasto con l'art. 97
  della Costituzione, laddove, stabilendo il termine per l'opzione di
  cui   all'art. 15-quater  del  d.lgs.  n. 502/1992  come  novellato
  dall'art. 13  del d. lgs. in data 19 giugno 1999 n. 229 al 14 marzo
  2000,  ha  assegnato  termine  talmente  breve  da  palesarsi  come
  irragionevole  e  contrario  al  principio del buon andamento della
  pubblica amministrazione;
        3)    la    questione    di    legittimita'    costituzionale
  dell'art. 15-quater  comma  4  del d. lgs. in data 30 dicembre 1992
  come  novellato  dall'art. 13  del  d.  lgs. in data 19 giugno 1999
  n. 229  per  contrasto  con  gli  art. 3  e  97 della Costituzione,
  laddove,  disponendo che l'opzione ad opera del dirigente sanitario
  per  il  rapporto esclusivo sia irreversibile, mentre l'opzione per
  la  libera  professione  extramuraria  e  cioe' per il rapporto non
  esclusivo e' delineata dal successivo art. 15-sexies della medesima
  legge  come  revocabile,  viola  il principio di uguaglianza di cui
  all'art. 3  della  Costituzione,  differenziando  senza  un  motivo
  ragionevole  coloro  che  optino  per la esclusivita' da coloro che
  optino  per  la  non  esclusivita',  e  si  pone  in violazione del
  principio del buon andamento dell'amministrazione;
    Sospende  il  giudizio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
  costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata aI Presidente
  del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
  Camere.
    Grosseto, addi' 16 maggio 2000.
                         Il giudice: Bocelli
00C0712