P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondate: 1) la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15-quater, commi 2 e 3, 15-sexies del 30 dicembre 1992 n. 502 nel testo risultante dall'art. 13 del d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229, per contrasto con gli artt. 35 e 97 della Costituzione laddove, imponendo ai dirigenti sanitari, che fossero gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1998 ed avessero optato per la libera professione extramuraria, di esercitare entro il termine ristretto di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 49/2000 l'opzione fra la conferma della scelta per la libera professione extramuraria ed il rapporto esclusivo con diritto di esercizio unicamente della libera professione intramuraria senza che siano state approntate le strutture idonee a consentire in concreto l'esercizio della, libera professione intramuraria, viene ingiustificatamente limitato e compresso il lavoro espletato dai detti dirigenti sanitari (art. 35 Cost.), e non viene organizzato il pubblico ufficio ricoperto dai detti dirigenti sanitari secondo il principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.); 2) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d. lgs. in data 2 marzo 2000 n. 49 per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, laddove, stabilendo il termine per l'opzione di cui all'art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992 come novellato dall'art. 13 del d. lgs. in data 19 giugno 1999 n. 229 al 14 marzo 2000, ha assegnato termine talmente breve da palesarsi come irragionevole e contrario al principio del buon andamento della pubblica amministrazione; 3) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15-quater comma 4 del d. lgs. in data 30 dicembre 1992 come novellato dall'art. 13 del d. lgs. in data 19 giugno 1999 n. 229 per contrasto con gli art. 3 e 97 della Costituzione, laddove, disponendo che l'opzione ad opera del dirigente sanitario per il rapporto esclusivo sia irreversibile, mentre l'opzione per la libera professione extramuraria e cioe' per il rapporto non esclusivo e' delineata dal successivo art. 15-sexies della medesima legge come revocabile, viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, differenziando senza un motivo ragionevole coloro che optino per la esclusivita' da coloro che optino per la non esclusivita', e si pone in violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione; Sospende il giudizio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata aI Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere. Grosseto, addi' 16 maggio 2000. Il giudice: Bocelli 00C0712