P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) nella parte in cui e' previsto che sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori e versate a seguito di condono previdenziale, a seconda dell'esito del contenzioso, "non sono comunque dovuti interessi"; e cio' per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Per l'effetto sospende, in parte qua, il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la copia autentica della sentenza non definitiva n. 454/2000. Si notifichi alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso, in Parma il 18 maggio 2000. Il giudice del lavoro estensore: Ferrau' 00C0717