P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  Costituzionale  dell'art. 81, comma 9, ultimo periodo
  della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) nella
  parte  in  cui  e'  previsto che sulle somme da rimborsare da parte
  degli enti impositori e versate a seguito di condono previdenziale,
  a  seconda  dell'esito  del  contenzioso, "non sono comunque dovuti
  interessi";  e  cio'  per  contrasto  con  gli  artt. 3  e 24 della
  Costituzione.
    Per  l'effetto  sospende,  in  parte qua, il giudizio e ordina la
  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale con la copia
  autentica della sentenza non definitiva n. 454/2000.
    Si  notifichi  alle  parti  e  al  Presidente  del  Consiglio dei
  Ministri.
    Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso, in Parma il 18 maggio 2000.
              Il giudice del lavoro estensore: Ferrau'
00C0717