ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 214, comma 1,
lettera  gg)  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai  sensi  degli  artt. 8  e  21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),
promossi  con  ordinanze emesse il 25 e il 28 maggio 1999 dal giudice
per  le  indagini  preliminari  presso  la  Pretura  di  Sassari  nei
procedimenti penali a carico di F. V. e di C. F., iscritte ai nn. 506
e  507  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 40,  prima serie speciale, dell'anno
1999;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
    Ritenuto  che con due ordinanze di identico tenore il giudice per
le  indagini  preliminari  della  Pretura di Sassari ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 214,  comma 1,
lettera  gg),  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai  sensi  degli  artt. 8  e  21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52),
nella  parte  in cui abroga l'art. 1161 del codice della navigazione,
mediante  l'abrogazione  dell'intera  legge  28 dicembre 1993, n. 561
(Trasformazione  di  reati  minori  in illeciti amministrativi), che,
all'art. 3,  comma  1, aveva dettato una nuova disciplina sostitutiva
di detta norma;
        che  il  rimettente  premette che il pubblico ministero aveva
chiesto  emettersi  decreto  penale  di  condanna per il reato di cui
all'art. 1161  cod.  nav.,  eccependo, in subordine, l'illegittimita'
costituzionale della disposizione abrogatrice;
        che,  a chiarire il quadro normativo sul quale e' intervenuta
la  disposizione denunciata, il rimettente ricorda che l'art. 3 della
legge  n. 561 del 1993 ha modificato, sostituendolo, l'art. 1161 cod.
nav.  e che l'art. 214, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo
n. 58  del 1998 ha successivamente abrogato l'intera legge n. 561 del
1993, e dunque il dettato del sostituito art. 1161 cod. nav.;
        che, tuttavia, il decreto legislativo n. 58 del 1998 e' stato
emanato  in  virtu'  della  delega conferita al Governo con l'art. 21
della legge 6 febbraio 1992, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  comunita'
europee  -  legge  comunitaria  1994),  limitatamente  alla normativa
avente  ad  oggetto  i servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari  e l'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento
mobiliare e degli enti creditizi;
        che  tale  oggetto  e'  affatto  diverso  da  quello  cui  si
riferisce  l'art. 1161 cod. nav., che incrimina l'abusiva occupazione
di  spazio  demaniale  e  l'inosservanza  dei  limiti alla proprieta'
privata;
        che,  a parere del rimettente, la disposizione abrogatrice e'
evidentemente   frutto   di  un  errore  del  legislatore,  alla  cui
correzione non puo' provvedere il giudice in via interpretativa;
        che,    inoltre,   l'abrogazione   in   parola   risulterebbe
particolarmente irragionevole, comportando la rinuncia al controllo e
alla   tutela   del   bene,   garantito   dalla  Costituzione,  della
conservazione del paesaggio e dell'ambiente costieri.
    Considerato  che  in  entrambe  le ordinanze il rimettente dubita
della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 214,  comma 1, lettera
gg),  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in
cui  abroga  l'intera  legge 28 dicembre 1993, n. 561, perche' in tal
modo viene irragionevolmente abrogato l'art. 1161 cod. nav., malgrado
nella  legge  di  delegazione  non  fosse  in  alcun modo compresa la
materia della occupazione del demanio;
        che le ordinanze di rimessione sollevano identica questione e
va pertanto disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che,  successivamente  alle  ordinanze, la norma impugnata e'
stata  modificata  dalla  legge  15  giugno  1999,  n. 205 (Delega al
Governo  per  la  depenalizzazione  dei  reati  minori e modifiche al
sistema penale e tributario);
        che, in particolare, l'art. 15 di detta legge ha, al comma 1,
sostituito  la  lettera  gg)  del comma 1 dell'art. 214 del d.lgs. 24
febbraio  1998, n. 58, in modo che risultano abrogati i soli artt. 1,
comma  1,  lettera  m),  e  2,  comma  1,  lettera f), della legge 28
dicembre 1993, n. 561, e ha disposto, al comma 2, che tale legge, per
le  parti  diverse  da  quelle indicate nel capoverso del comma 1, si
considera non abrogata;
        che  inoltre  l'art. 4  della medesima legge n. 205 del 1999,
nel  dettare  i  principi  e  i  criteri direttivi per la riforma del
sistema  sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione, ha
escluso   dalla  delega  relativa  alla  trasformazione  in  illeciti
amministrativi  delle  contravvenzioni  contenute  nel  codice  della
navigazione  l'art. 1161,  unitamente  agli  artt. 1176  e 1177, cod.
nav.;
        che  con  tali  interventi  il  legislatore  ha dunque inteso
escludere  che l'abrogazione disposta dall'art. 214, comma 1, lettera
gg),  del  d.lgs.  n. 58 del 1998 possa essere riferita, tra l'altro,
all'art. 1161  cod.  nav.,  come  sostituito  dall'art. 3 della legge
n. 561 del 1993;
        che  pertanto  va  disposta  la  restituzione  degli  atti al
giudice a quo perche' valuti, alla luce delle novita' apportate dalla
legge  n. 205  del  1999,  se  la  questione  sollevata  sia  tuttora
rilevante.