ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  dell'art. 3,  comma  1, del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n. 286  (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e
strumenti  di  monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei  risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche,
a  norma  dell'articolo  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il
quale  e'  stato  abrogato l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259
(Partecipazione  della  Corte  dei  conti al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria),
promosso  dalla  Corte  dei  conti con ricorso depositato il 17 marzo
2000 e iscritto al n. 147 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della
determinazione  10 febbraio 2000, n. 9/2000, della Sezione competente
al  controllo  sulla  gestione  finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce  in  via ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzioni  tra  poteri  dello  Stato  nei  riguardi del Governo in
relazione  all'art. 3,  comma  1,  del  decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'articolo  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale e'
stato   abrogato   l'art. 8   della   legge  21  marzo  1958,  n. 259
(Partecipazione  della  Corte  dei  conti al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria),
per  violazione  degli  artt. 3, 41, 76, 81, 97 e 100, secondo comma,
della Costituzione;
        che,  sul  requisito della legittimazione attiva, nel ricorso
si  richiama  la  giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 457 del
1999,  466  del  1993; ordinanza n. 242 del 1993) che ha riconosciuto
alla  Corte dei conti, nella sua funzione di controllo sulla gestione
finanziaria  degli  enti  svolta  in  piena autonomia, la qualita' di
"potere"  dello  Stato  legittimato alla proposizione di conflitti di
attribuzione;
        che,  nella  specie,  la  Corte dei conti, constatato che per
effetto  della  nuova  normativa  il  controllo sugli enti le sarebbe
precluso (ponendosi anche il problema della permanenza del magistrato
delegato  al  controllo  ai  fini  dell'assistenza  alle sedute degli
organi di amministrazione e di revisione, previsto dall'art. 12 della
legge  n. 259 del 1958), ha rilevato, ai fini dell'ammissibilita' del
ricorso,  che "anche se e' mancato l'esercizio del controllo su di un
atto    concreto,   tale   circostanza   e'   dipesa   essenzialmente
dall'applicazione  della predetta norma preclusiva" della rivendicata
funzione,  "onde  e' risultato preliminare l'esame della legittimita'
dell'intervento  legislativo  limitativo  dell'esercizio concreto del
controllo";
        che,  sulla  materia  oggetto  del  conflitto, il ricorrente,
richiamato  l'art. 100,  secondo comma, della Costituzione per quanto
attiene  all'esercizio  del  controllo  della  Corte dei conti "sulla
gestione  finanziaria  degli  enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria"  nonche'  ai  successivi  adempimenti  nei confronti delle
Camere  "sul  risultato  del  riscontro  eseguito",  osserva  che  in
attuazione  di  tale  norma  costituzionale e' stata emanata la legge
n. 259  del 1958, la quale, ai fini del controllo di cui trattasi, ha
istituito  una  speciale  Sezione  e  ha dettato, "con una disciplina
caratterizzata  da  completezza  e  organicita'" (sentenza n. 466 del
1993),  le  modalita'  dell'esercizio della funzione, mentre la norma
ora impugnata e' diretta a ridurre il controllo della Corte dei conti
alla  sola  attivita'  di  referto  al Parlamento sui risultati della
gestione  degli  enti,  eliminando il raccordo fra il controllo della
Corte dei conti e i Ministri vigilanti o azionisti degli enti e cosi'
sottraendo   alla   stessa   Corte  dei  conti  proprie  attribuzioni
"desumibili direttamente dalle norme costituzionali";
        che,   ancora,   nel   ricorso   si  denuncia  la  violazione
dell'art. 76 della Costituzione, perche' la legge di delega n. 59 del
1997 (art. 14, comma 1) ha fatto salvi i principi generali desumibili
dall'art. 3,  commi  6  e  7,  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
quindi le disposizioni della legge n. 259 del 1958.
    Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente
sulla base della determinazione n. 9/2000 della Sezione competente al
controllo  sulla  gestione  finanziaria  degli  enti  a  cui lo Stato
contribuisce  in via ordinaria, ha proposto conflitto di attribuzioni
tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, in relazione all'art. 3,
comma  1,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3, 41,
76  (in  riferimento  alla legge 15 marzo 1997, n. 59), 81, 97 e 100,
secondo comma, della Costituzione;
        che,  nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo  e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
e'  chiamata  a  deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilita'
del  ricorso  sotto  il  profilo  dell'esistenza della "materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";
        che,  dal  punto  di  vista  dei presupposti soggettivi, alla
Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla
gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via
ordinaria,    spetta   la   legittimazione   a   proporre   conflitto
costituzionale   di   attribuzioni   a   norma   dell'art. 134  della
Costituzione,  in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare,
e'  caratterizzata,  oltre  che  dalla  sua previsione nell'art. 100,
secondo   comma,   della   Costituzione,  dalla  posizione  di  piena
indipendenza  dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466 del
1993  e  ordinanze  nn. 323  del  1999  e  23  del  2000, nonche', in
relazione  alla  funzione  di controllo in generale, sentenze nn. 406
del 1989 e 302 del 1995);
        che,  con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso e'
indirizzato  alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da
norme   costituzionali,  in  quanto  la  lesione  lamentata  concerne
competenze  della  Corte  dei  conti configurate dalla legge 21 marzo
1958,  n. 259,  riconducibili  alla previsione dell'art. 100, secondo
comma, della Costituzione;
        che,  circa il profilo dell'idoneita' a determinare conflitto
di  atti aventi natura legislativa, quali quelli in questione, questa
Corte  ha  gia' dato una risposta affermativa con sentenza n. 457 del
1999 resa su analogo conflitto;
        che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.