Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 52,  comma  4,  del  d.P.R.
26 aprile   1986,   n. 131   (Approvazione   del  testo  unico  delle
disposizioni   concernenti  l'imposta  di  registro),  sollevata,  in
riferimento   all'art. 3   della   Costituzione,   dalla  Commissione
tributaria   provinciale  di  Modena,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
                      Il cancelliere: Fruscella
00C0783