Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000. Il cancelliere: Fruscella 00C0783