Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    a)  dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma
1,   della   legge   27 dicembre   1997,   n. 449   (Misure   per  la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica), nella parte in cui, nello
stabilire  che  le  modalita'  di attuazione dello stesso articolo 64
sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione
della regione siciliana al relativo procedimento;
    b) dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente
capo  a)  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 64
della  predetta  legge  n. 449  del  1997,  sollevata, in riferimento
all'art. 36   dello   statuto  speciale  e  alle  relative  norme  di
attuazione  in  materia  finanziaria,  di  cui  all'art. 2 del d.P.R.
26 luglio  1965,  n. 1074,  dalla regione siciliana con il ricorso in
epigrafe;
    c)   dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 17,  comma  22, della predetta legge n. 449
del   1997,  sollevata,  in  riferimento  all'art. 36  dello  statuto
speciale  e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria,
di  cui  all'art. 2  del  d.P.R.  n. 1074  del  1965,  dalla  regione
siciliana con il ricorso in epigrafe;
    d)   dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 18  della  predetta  legge n. 449 del 1997,
sollevata,  in  riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle
relative   norme   di  attuazione  in  materia  finanziaria,  di  cui
all'art. 2  del  d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con
il ricorso in epigrafe;
    e)   dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 26  della  predetta  legge n. 449 del 1997,
sollevata,  in  riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle
relative   norme   di  attuazione  in  materia  finanziaria,  di  cui
all'art. 2  del  d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con
il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
                      Il Presidente: Mirabelli
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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