IL TRIBUNALE Visti gli atti dei procedimenti riuniti R.G. n. 3381/1999, 3382/1999 e 7169/1999, pendenti tra il sig. Moubarak Brahim e il Ministero delle Finanze, aventi ad oggetto la opposizione avverso gli atti di accertamento di violazione ed irrogazione delle sanzioni relativamente ai tributi per i quali non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie (art. 16, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472); rilevato che gli atti di accertamento di violazione ed irrogazione delle sanzioni sono stati originati dall'omesso versamento da parte del Sig Moubarak Brahim delle imposte di bollo negli atti giudiziari concernenti l'azione revocatoria esercitata dal sig. Moubarak Brahim nei confronti dei signori Cucinotta Massimo, Cucinotta Antonio e Valeri Giulia per recuperare il credito di lavoro nei confronti del sig. Cucinotta Massimo accertato nella misura di L. 35.035.286 con sentenza del pretore di Torino quale giudice del lavoro in data 5 marzo 1998; rilevato che, a giustificazione dell'omesso assolvimento dell'imposta di bollo, il sig Moubarak Brahim denunciava la lacuna normativa conseguente alla mancata espressa previsione, da parte dell'art. 10 legge 11 agosto 1973 n. 533 (che ha sostituito l'art. unico della legge 2 aprile 1958 n. 319), del regime di esenzione "senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura) per le azioni previste dalla legge quali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900 e 2901 c.c.) nonche' i procedimenti ad esse strettamente funzionali (art. 2905, secondo comma c.c.) ove esperite al fine della attuazione dei crediti di lavoro; rilevato che l'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (che ha sostituito l'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319) cosi' statuisce: "gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici di lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze e delle ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelle riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950 n. 1018. le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile"; rilevato, in particolare, che il sig. Moubarak Brahim evidenzia come la mancata previsione da parte dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973 (che ha sostituito l'art. unico della legge 2 aprile 1958 n. 319) della gratuita' dei giudizi instaurati dal creditore di lavoro con l'esercizio delle azioni di conservazione della garanzia patrimoniale e, dunque, dell'azione surrogatoria e revocatoria ordinaria e del sequestro conservativo consentito dall'art. 2905, secondo comma, c.p.c., realizzi una ingiustificata disparita' di trattamento tra chi, creditore di lavoro, agisca esecutivamente, magari espropriando un immobile, e chi invece, pur essendo a sua volta creditore di lavoro, sia costretto a "inseguire" il proprio debitore che tenta in ogni modo di frustrare la realizzazione del credito con atti pregiudizievoli di disposizione del proprio patrimonio; rilevato che il sig. Moubarak Brahim sottolinea come la lacuna normativa si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), realizzando una ingiustificata disparita' di trattamento a fronte di situazioni omogenee sotto il profilo funzionale del ricorso alla tutela giurisdizionale del diritto nascente dal rapporto di lavoro e con il principio costituzionale del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.) risultando certamente piu' oneroso e difficile per il lavoratore instaurare un giudizio diretto a ricostituire la garanzia patrimoniale pregiudicata dal proprio debitore; rilevato che, per i suddetti motivi, il sig. Moubarak Brahim ha sollevato, con apposita istanza, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge 11 agosto 1973, n. 533 (che ha sostituito l'art. unico della legge 2 aprile 1958 n. 319) nella parte in cui esclude, ovvero non contempla il regime della gratuita' e della esenzione "senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura", per i giuizi previsti dalla legge quali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900 e 2901 c.c.) nonche' per i procedimenti ad esse strettamente funzionali (art. 2905, comma 2 c.c.), nonche' per i relativi atti e provvedimenti, ove i giudizi ed i procedimenti medesimi siano esperiti al fine di attuazione dei crediti di lavoro; ritenuto che i presenti giudizi riuniti (R.G. nn. 3381/1999, 3382/1999 e 7169/1999) non possano essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' sollevata da parte attrice avendo i medesimi ad oggetto l'accertamento della debenza dell'imposta di bollo in un giudizio di revocatoria introdotto per far valere un credito da lavoro; ritenuto, altresi', che la questione sollevata da parte attrice non appaia manifestamente infondata sia sotto il profilo di disparita' di trattamento di situazioni tra loro omogenee sia sotto il profilo della violazione del diritto di azione e di difesa; ritenuto, pertanto, che debba essere disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonche' la sospensione del giudizio ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 con ogni altro provvedimento consequenziale;