IL TRIBUNALE

    Visti  gli  atti  dei  procedimenti  riuniti  R.G.  n. 3381/1999,
  3382/1999  e  7169/1999,  pendenti tra il sig. Moubarak Brahim e il
  Ministero  delle  Finanze, aventi ad oggetto la opposizione avverso
  gli  atti  di  accertamento  di  violazione  ed  irrogazione  delle
  sanzioni  relativamente  ai  tributi  per  i  quali  non e' ammesso
  ricorso  alle  commissioni  tributarie  (art. 16, d.lgs 18 dicembre
  1997, n. 472);
        rilevato  che  gli  atti  di  accertamento  di  violazione ed
  irrogazione   delle   sanzioni  sono  stati  originati  dall'omesso
  versamento  da parte del Sig Moubarak Brahim delle imposte di bollo
  negli  atti  giudiziari concernenti l'azione revocatoria esercitata
  dal  sig.  Moubarak  Brahim  nei  confronti  dei  signori Cucinotta
  Massimo,  Cucinotta  Antonio  e  Valeri  Giulia  per  recuperare il
  credito   di  lavoro  nei  confronti  del  sig.  Cucinotta  Massimo
  accertato nella misura di L. 35.035.286 con sentenza del pretore di
  Torino quale giudice del lavoro in data 5 marzo 1998;
        rilevato  che,  a  giustificazione  dell'omesso  assolvimento
  dell'imposta  di bollo, il sig Moubarak Brahim denunciava la lacuna
  normativa  conseguente  alla  mancata espressa previsione, da parte
  dell'art.  10  legge  11  agosto  1973  n. 533  (che  ha sostituito
  l'art. unico  della  legge  2  aprile  1958  n. 319), del regime di
  esenzione  "senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di
  bollo,  di  registro  e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
  specie  e natura) per le azioni previste dalla legge quali mezzi di
  conservazione  della garanzia patrimoniale (artt. 2900 e 2901 c.c.)
  nonche'  i procedimenti ad esse strettamente funzionali (art. 2905,
  secondo  comma  c.c.)  ove  esperite  al  fine della attuazione dei
  crediti di lavoro;
        rilevato  che  l'art. 10  della  legge 11 agosto 1973, n. 533
  (che  ha sostituito l'art. unico della legge 2 aprile 1958, n. 319)
  cosi' statuisce:
          "gli  atti,  i  documenti  ed i provvedimenti relativi alle
  cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti
  di   pubblico  impiego,  gli  atti  relativi  ai  provvedimenti  di
  conciliazione  dinanzi  agli  uffici  di  lavoro  e  della  massima
  occupazione  o  previsti  da  contratti o accordi di lavoro nonche'
  alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie
  sono  esenti,  senza  limite  di  valore, dall'imposta di bollo, di
  registro  e  da  ogni  spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
  natura.
          sono  allo  stesso  modo  esenti  gli  atti  e  i documenti
  relativi  alla  esecuzione  sia  immobiliare  che  mobiliare  delle
  sentenze  e  delle  ordinanze  emesse negli stessi giudizi, nonche'
  quelle riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro
  nelle  procedure  di  fallimento,  di  concordato  preventivo  e di
  liquidazione coatta amministrativa.
          sono   abolite   relativamente  ai  ricorsi  amministrativi
  riferentisi  ai  rapporti  di  pubblico  impiego  le  tasse  di cui
  all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950 n. 1018.
          le  spese  relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici
  giudiziari e poste a carico dell'erario.
          le  disposizioni  di  cui  al primo comma si applicano alle
  procedure  di  cui  agli  articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di
  procedura civile";
        rilevato,   in  particolare,  che  il  sig.  Moubarak  Brahim
  evidenzia  come  la  mancata previsione da parte dell'art. 10 della
  legge  11 agosto 1973 (che ha sostituito l'art. unico della legge 2
  aprile  1958  n. 319)  della  gratuita'  dei giudizi instaurati dal
  creditore  di  lavoro con l'esercizio delle azioni di conservazione
  della  garanzia  patrimoniale e, dunque, dell'azione surrogatoria e
  revocatoria  ordinaria  e  del  sequestro  conservativo  consentito
  dall'art. 2905,  secondo comma, c.p.c., realizzi una ingiustificata
  disparita'  di  trattamento  tra  chi,  creditore di lavoro, agisca
  esecutivamente,  magari espropriando un immobile, e chi invece, pur
  essendo   a   sua  volta  creditore  di  lavoro,  sia  costretto  a
  "inseguire" il proprio debitore che tenta in ogni modo di frustrare
  la   realizzazione   del   credito   con  atti  pregiudizievoli  di
  disposizione del proprio patrimonio;
        rilevato  che  il  sig.  Moubarak  Brahim  sottolinea come la
  lacuna   normativa   si   ponga   in  contrasto  con  il  principio
  costituzionale  di  eguaglianza  (art. 3  Cost.),  realizzando  una
  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  a fronte di situazioni
  omogenee  sotto  il  profilo  funzionale  del  ricorso  alla tutela
  giurisdizionale  del  diritto nascente dal rapporto di lavoro e con
  il  principio  costituzionale  del  diritto  di  azione e di difesa
  (art. 24  Cost.) risultando certamente piu' oneroso e difficile per
  il  lavoratore  instaurare  un  giudizio  diretto a ricostituire la
  garanzia patrimoniale pregiudicata dal proprio debitore;
        rilevato  che, per i suddetti motivi, il sig. Moubarak Brahim
  ha  sollevato,  con  apposita  istanza,  questione  di legittimita'
  costituzionale  dell'art. 10,  legge 11 agosto 1973, n. 533 (che ha
  sostituito  l'art. unico  della  legge  2 aprile 1958 n. 319) nella
  parte  in  cui  esclude,  ovvero  non  contempla  il  regime  della
  gratuita'   e   della  esenzione  "senza  limite  di  valore  o  di
  competenza,  dall'imposta  di  bollo,  di registro e da ogni spesa,
  tassa  o  diritto  di  qualsiasi  specie  e  natura",  per i giuizi
  previsti  dalla  legge  quali mezzi di conservazione della garanzia
  patrimoniale (artt. 2900 e 2901 c.c.) nonche' per i procedimenti ad
  esse strettamente funzionali (art. 2905, comma 2 c.c.), nonche' per
  i  relativi  atti  e provvedimenti, ove i giudizi ed i procedimenti
  medesimi  siano  esperiti  al  fine  di  attuazione  dei crediti di
  lavoro;
        ritenuto  che i presenti giudizi riuniti (R.G. nn. 3381/1999,
  3382/1999    e    7169/1999)    non    possano    essere   definiti
  indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'
  sollevata   da   parte   attrice   avendo  i  medesimi  ad  oggetto
  l'accertamento  della  debenza dell'imposta di bollo in un giudizio
  di revocatoria introdotto per far valere un credito da lavoro;
        ritenuto,  altresi',  che  la  questione  sollevata  da parte
  attrice non appaia manifestamente infondata sia sotto il profilo di
  disparita' di trattamento di situazioni tra loro omogenee sia sotto
  il profilo della violazione del diritto di azione e di difesa;
        ritenuto,  pertanto,  che  debba  essere disposta l'immediata
  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  nonche'  la
  sospensione del giudizio ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 con
  ogni altro provvedimento consequenziale;