P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, e
  23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale  degli  articoli  2,  comma primo, del
  decreto  legge  13  maggio 1991, n. 152 - convertito nella legge 12
  giugno  1991,  n. 203 - e 4-bis, comma primo, della legge 26 luglio
  1975,  n. 354,  come  sostituito  dall'art. 15  del decreto-legge 8
  giugno  1992, n. 306 - convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356
  - in relazione all'art. 25, secondo comma della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e
  le forme di pubblicita' previste dall'art. 23 della citata legge.
        Sassari, addi' 15 giugno 2000.
                        Il Presidente: Carta
00C1023