P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2, comma primo, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 - convertito nella legge 12 giugno 1991, n. 203 - e 4-bis, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 - convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - in relazione all'art. 25, secondo comma della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicita' previste dall'art. 23 della citata legge. Sassari, addi' 15 giugno 2000. Il Presidente: Carta 00C1023