LA CORTE DI ASSISE Rilevato che gli imputati Magliulo Luigi e Magliulo Vincenzo hanno proposto richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'art. 4-ter, 3, lett. c) legge 5 giugno 2000, n. 144; Rilevato che il p.g. ha espresso parere contrario alla ammissibilita' della richiesta, in quanto la norma sopra citata non sarebbe applicabile ai procedimenti secondo il rito previsto dal codice approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399,come e' appunto il presente procedimento. Rilevato che lo stesso p.g. ha espresso dubbi sulla legittimita' costituzionale del cit. art. 4-ter, in quanto determinerebbe una ingiustificata discriminazione fra gli imputati giudicati con il rito vigente e quelli giudicati con il rito previgente; Rilevato che i difensori hanno sostenuto in via principale l'applicabilita' della nuova legge anche al caso di specie, aderendo peraltro, in via subordinata, alla proposizione di questione di legittimita' costituzionale. Ritenuto che la norma da applicare prevede non gia' una generica richiesta di rito abbreviato, ma la richiesta "che il processo, ai fini di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p., sia immediatamente definito anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, del medesimo codice". che anche il punto 5 del menzionato art. 4-ter ha espresso riferimento al fascicolo del p.m., stabilendo che il giudice, nel provvedere sulla richiesta, ne dispone l'acquisizione. Ritenuto che, con ogni evidenza, il legislatore si e' riferito ai soli procedimenti regolati dal c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, nel quale esiste un fascicolo del p.m., laddove in quelli celebrati con rito previgente un simile fascicolo non esiste, essendo ab initio tutti gli atti confluiti nell'unico fascicolo processuale. Ritenuto che cio', in astratto, non sarebbe d'ostacolo alla applicazione del rito abbreviato ai procedimenti celebrati con vecchio rito, tanto che l'art. 247 delle norme transitorie prevede appunto le modalita' di tale giudizio abbreviato. Ritenuto, pertanto, che l'art. 247 non contiene alcuni riferimenti al fascicolo del p.m., limitandosi a disporre che l'imputato puo' chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti e a regolare le successive forme processuali. Ritenuto che pertanto il legislatore del 2000, adottando espressioni diverse ed incompatibili con il fascicolo processuale di vecchio rito, ha inteso escludere l'applicabilita' dell'art. 4-ter ai processi di vecchio rito. Ritenuto che tale normativa determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra gli imputati giudicati con le norme previste dal codice del 1930 che non possono fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4-ter e quelli giudicati in base al codice vigente, che invece ne godono; Ritenuto che questa Corte, a seguito della richiesta degli imputati, dovrebbe applicare la norma in questione dichiarando inammissibile la richiesta di rito alternativo. Ritenuto che, pertanto, la questione non e' manifestatamente infondata, poiche' la rilevata disparita' di trattamento integrerebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione.