LA CORTE DI ASSISE

    Rilevato  che  gli  imputati  Magliulo  Luigi e Magliulo Vincenzo
  hanno    proposto   richiesta   di   rito   abbreviato   ai   sensi
  dell'art. 4-ter, 3, lett. c) legge 5 giugno 2000, n. 144;
    Rilevato   che   il   p.g.  ha  espresso  parere  contrario  alla
  ammissibilita' della richiesta, in quanto la norma sopra citata non
  sarebbe  applicabile  ai  procedimenti secondo il rito previsto dal
  codice  approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399,come e' appunto
  il presente procedimento.
    Rilevato  che lo stesso p.g. ha espresso dubbi sulla legittimita'
  costituzionale  del  cit.  art. 4-ter, in quanto determinerebbe una
  ingiustificata  discriminazione  fra  gli imputati giudicati con il
  rito vigente e quelli giudicati con il rito previgente;
    Rilevato  che  i  difensori  hanno  sostenuto  in  via principale
  l'applicabilita'  della  nuova  legge  anche  al  caso  di  specie,
  aderendo   peraltro,  in  via  subordinata,  alla  proposizione  di
  questione di legittimita' costituzionale.
    Ritenuto  che la norma da applicare prevede non gia' una generica
  richiesta  di rito abbreviato, ma la richiesta "che il processo, ai
  fini  di  cui  all'art. 442,  comma  2,  c.p.p., sia immediatamente
  definito anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui
  all'art. 416, comma 2, del medesimo codice".
        che  anche  il  punto 5 del menzionato art. 4-ter ha espresso
  riferimento  al  fascicolo del p.m., stabilendo che il giudice, nel
  provvedere sulla richiesta, ne dispone l'acquisizione.
    Ritenuto che, con ogni evidenza, il legislatore si e' riferito ai
  soli   procedimenti   regolati  dal  c.p.p.  approvato  con  d.P.R.
  22 settembre  1988, n. 447, nel quale esiste un fascicolo del p.m.,
  laddove in quelli celebrati con rito previgente un simile fascicolo
  non  esiste,  essendo ab initio tutti gli atti confluiti nell'unico
  fascicolo processuale.
    Ritenuto  che  cio',  in  astratto,  non  sarebbe d'ostacolo alla
  applicazione  del  rito  abbreviato  ai  procedimenti celebrati con
  vecchio  rito, tanto che l'art. 247 delle norme transitorie prevede
  appunto le modalita' di tale giudizio abbreviato.
    Ritenuto,   pertanto,   che   l'art. 247   non   contiene  alcuni
  riferimenti  al  fascicolo  del  p.m.,  limitandosi  a disporre che
  l'imputato  puo'  chiedere  che il processo sia definito allo stato
  degli atti e a regolare le successive forme processuali.
    Ritenuto   che   pertanto  il  legislatore  del  2000,  adottando
  espressioni  diverse  ed incompatibili con il fascicolo processuale
  di    vecchio    rito,   ha   inteso   escludere   l'applicabilita'
  dell'art. 4-ter ai processi di vecchio rito.
    Ritenuto   che   tale   normativa  determina  una  ingiustificata
  disparita'  di  trattamento tra gli imputati giudicati con le norme
  previste   dal  codice  del  1930  che  non  possono  fruire  delle
  agevolazioni  di  cui  all'art. 4-ter e quelli giudicati in base al
  codice vigente, che invece ne godono;
    Ritenuto  che  questa  Corte,  a  seguito  della  richiesta degli
  imputati,  dovrebbe  applicare  la  norma  in questione dichiarando
  inammissibile la richiesta di rito alternativo.
    Ritenuto  che,  pertanto,  la  questione  non e' manifestatamente
  infondata,   poiche'   la   rilevata   disparita'   di  trattamento
  integrerebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione.