IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI
    Letta  l'istanza  di  ammissione  al  gratuito patrocinio a spese
  dello  Stato  ai  sensi  della  legge n. 217 del 1990 presentata da
  Zannini  Stefano,  imputato  del  reato di cui all'art. 4, legge 18
  aprile 1975, n. 110;
    Sentito il parere del p.m.;
    Premesso  che  la difesa ha sollevato eccezione di illegittimita'
  costituzionale  della  disposizione  di  cui al comma 8 dell'art. 1
  della  citata  legge n. 217/1990 in quanto esclude l'applicabilita'
  del beneficio ai reati contravvenzionali, come nel caso di specie;
    Precisato, in ogni caso, che nel caso di istanza di ammissione al
  gratuito   patrocinio,   l'autocertificazione   (e  le  indicazioni
  allegate)  ha valenza probatoria ed il giudice non puo' entrare nel
  merito  della  stessa  per  valutarne  la attendibilita', dovendosi
  limitare  alla  verifica dell'ammontare dei redditi esposti (Cass.,
  sez. III, sent. 2815, 15 luglio/11 ottobre 1997, Artico P.);
    Rilevato che, in effetti, a parere di questo giudice non sussiste
  alcun  motivo  per  tale  disparita' di trattamento per cui risulta
  violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione;
    Considerato,   infatti,   che   esiste   una   molteplicita'   di
  contravvenzioni  non  solo  punite piu' gravemente di tanti delitti
  ma,  soprattutto,  di ben maggiore difficolta' giuridica per cui si
  rende  necessaria  per esse una difesa tecnica molto piu' complessa
  ed approfondita;
    Considerato,  a  riprova,  che col decreto ministeriale 5 ottobre
  1994   n. 585,   concernente   le  nuove  tariffe  per  avvocati  e
  procuratori,  e' stata emanata la tabella in materia penale che non
  prevede  alcuna distinzione tra processi per delitti e processi per
  contravvenzioni  cosi'  come anche non prevedeva alcuna distinzione
  al  riguardo  la  precedente  tariffa  penale  (di  cui  al d.m. 24
  novembre 1990, n. 392) la quale, invece, differenziava gli onorari,
  tra  l'altro,  per la complessita' della causa e per la numerosita'
  ed importanza delle questioni trattate;
    Ritenuto  che non puo' incidere sulla questione in esame il fatto
  che   per  le  contravvenzioni  sia  prevista  una  procedura  piu'
  sollecita  a  mezzo  della  citazione diretta a giudizio ovvero dei
  procedimenti  speciali,  con esclusione, quindi, della celebrazione
  dell'udienza  preliminare  dal  momento  che  non e' in discussione
  l'entita'  dell'importo  da  corrispondere  al  difensore bensi' la
  possibilita'  stessa  da  parte  dell'imputato  di corrispondere un
  qualunque compenso al suo legale;
    Atteso,  poi,  che  non  rileva  nel  caso di specie la eventuale
  semplicita'  del  processo  in  quanto  da  una  parte si tratta di
  affermare  un  principio  generale e dall'altra parte non puo' allo
  stato  ravvisarsi  sic  et  simpliciter  la  non complessita' della
  vicenda  processuale  potendo essa avere le piu' varie implicazioni
  anche in sede di appello e di legittimita';
    Tenuto   conto,   infine,  che  lo  stesso  art. 24  della  Carta
  costituzionale non fa alcuna differenza in proposito stabilendo sia
  che  "la  difesa  e'  diritto inviolabile in ogni stato e grado del
  procedimento"  sia che "sono assicurati ai non abbienti i mezzi per
  agire  e  difendersi  davanti  ad  ogni  giurisdizione"  per cui il
  problema riguarda non solo l'imputato ma anche la parte civile;
    Osservato  che, oltretutto, la questione riguarda anche l'art. 15
  della  citata  legge n. 217/1990 essendo previsto che si applichino
  le  medesime  disposizioni anche in tutti gli altri casi (si pensi,
  tanto  per  fare  un esempio, alle eventuali difficolta' nella fase
  dell'esecuzione anche in relazione a tante contravvenzioni);
    Atteso  da  ultimo,  che  persino una parte de i componenti della
  commisione  di  riforma  del  codice  penale, istituita con decreto
  ministeriale  1o ottobre 1998, ritiene che sia giunto il momento di
  abolire  la  distinzione tra delitti e contravvenzioni alla luce di
  varie  considerazioni  tra  cui  proprio  quella  "della  frequente
  irrazionalita'  e  casualita' delle scelte operate nell'inserimento
  dei reati nell'una piuttosto che nell'altra categoria, rivelata fra
  l'altro  dalla presenza di delitti puniti con la sola multa e dalla
  collocazione  fra le contravvenzioni di fatti di notevole gravita'"
  (cosi' testualmente la relazione di Carlo Federico Grosso);
    Ritenuta,  pertanto, non manifestamente infondata la questione di
  costituzionalita'  dedotta dalla difesa e rilevante nel processo in
  esame;