IL GIUDICE PER LE UDIENZE PRELIMINARI Letta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge n. 217 del 1990 presentata da Zannini Stefano, imputato del reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110; Sentito il parere del p.m.; Premesso che la difesa ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale della disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 della citata legge n. 217/1990 in quanto esclude l'applicabilita' del beneficio ai reati contravvenzionali, come nel caso di specie; Precisato, in ogni caso, che nel caso di istanza di ammissione al gratuito patrocinio, l'autocertificazione (e le indicazioni allegate) ha valenza probatoria ed il giudice non puo' entrare nel merito della stessa per valutarne la attendibilita', dovendosi limitare alla verifica dell'ammontare dei redditi esposti (Cass., sez. III, sent. 2815, 15 luglio/11 ottobre 1997, Artico P.); Rilevato che, in effetti, a parere di questo giudice non sussiste alcun motivo per tale disparita' di trattamento per cui risulta violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione; Considerato, infatti, che esiste una molteplicita' di contravvenzioni non solo punite piu' gravemente di tanti delitti ma, soprattutto, di ben maggiore difficolta' giuridica per cui si rende necessaria per esse una difesa tecnica molto piu' complessa ed approfondita; Considerato, a riprova, che col decreto ministeriale 5 ottobre 1994 n. 585, concernente le nuove tariffe per avvocati e procuratori, e' stata emanata la tabella in materia penale che non prevede alcuna distinzione tra processi per delitti e processi per contravvenzioni cosi' come anche non prevedeva alcuna distinzione al riguardo la precedente tariffa penale (di cui al d.m. 24 novembre 1990, n. 392) la quale, invece, differenziava gli onorari, tra l'altro, per la complessita' della causa e per la numerosita' ed importanza delle questioni trattate; Ritenuto che non puo' incidere sulla questione in esame il fatto che per le contravvenzioni sia prevista una procedura piu' sollecita a mezzo della citazione diretta a giudizio ovvero dei procedimenti speciali, con esclusione, quindi, della celebrazione dell'udienza preliminare dal momento che non e' in discussione l'entita' dell'importo da corrispondere al difensore bensi' la possibilita' stessa da parte dell'imputato di corrispondere un qualunque compenso al suo legale; Atteso, poi, che non rileva nel caso di specie la eventuale semplicita' del processo in quanto da una parte si tratta di affermare un principio generale e dall'altra parte non puo' allo stato ravvisarsi sic et simpliciter la non complessita' della vicenda processuale potendo essa avere le piu' varie implicazioni anche in sede di appello e di legittimita'; Tenuto conto, infine, che lo stesso art. 24 della Carta costituzionale non fa alcuna differenza in proposito stabilendo sia che "la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" sia che "sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" per cui il problema riguarda non solo l'imputato ma anche la parte civile; Osservato che, oltretutto, la questione riguarda anche l'art. 15 della citata legge n. 217/1990 essendo previsto che si applichino le medesime disposizioni anche in tutti gli altri casi (si pensi, tanto per fare un esempio, alle eventuali difficolta' nella fase dell'esecuzione anche in relazione a tante contravvenzioni); Atteso da ultimo, che persino una parte de i componenti della commisione di riforma del codice penale, istituita con decreto ministeriale 1o ottobre 1998, ritiene che sia giunto il momento di abolire la distinzione tra delitti e contravvenzioni alla luce di varie considerazioni tra cui proprio quella "della frequente irrazionalita' e casualita' delle scelte operate nell'inserimento dei reati nell'una piuttosto che nell'altra categoria, rivelata fra l'altro dalla presenza di delitti puniti con la sola multa e dalla collocazione fra le contravvenzioni di fatti di notevole gravita'" (cosi' testualmente la relazione di Carlo Federico Grosso); Ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dedotta dalla difesa e rilevante nel processo in esame;