P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale del comma 8 dell'art. 1, nonche' dell'art. 15 della legge n. 217/1990, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del giudizio in corso; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Quindi, la cancelleria inviera' gli atti alla Corte costituzionale dal momento che il provvedimento e' stato letto in udienza alla presenza delle parti che in tal modo ne hanno avuto legale conoscenza. Venezia, addi' 10 luglio 2000. Il giudice: Gallo 00C1046