P. Q. M.
    Vista  la  legge  11  marzo  1953,  n. 87,  solleva  questione di
  legittimita'   costituzionale   del  comma 8  dell'art. 1,  nonche'
  dell'art. 15  della legge n. 217/1990, per violazione degli artt. 3
  e 24 della Costituzione;
    Ordina  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con
  sospensione del giudizio in corso;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
  Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  e  di  comunicarla  ai
  Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Quindi,   la   cancelleria   inviera'   gli   atti   alla   Corte
  costituzionale  dal  momento che il provvedimento e' stato letto in
  udienza  alla  presenza  delle parti che in tal modo ne hanno avuto
  legale conoscenza.
        Venezia, addi' 10 luglio 2000.
                          Il giudice: Gallo
00C1046