IL TRIBUNALE

    Emette  la  seguente  ordinanza  nel procedimento di sorveglianza
  n. 1679/1998 nei confronti di Cualbu Pierino Gianni nato a Fonni il
  28  giugno  1951  detenuto presso la casa circondariale di Nuoro in
  esecuzione della pena di cui alla sentenza 2 marzo 1987 della Corte
  di  appello  di  Cagliari  irrevocabile  in  data  29  maggio 1990,
  (Procura della Repubblica presso la Procura generale della Corte di
  appello  di  Cagliari n. 109/1990 r.e.) - anni 20 di reclusione per
  sequestro  di  persona  a  scopo  di  estorsione, rapina aggravata,
  detenzione  illegale di armi - presofferti anni 2 mesi 4 e giorni 7
  di  reclusione  -  condonati  anni 2 e mesi 6 di reclusione, inizio
  pena: 3 luglio 1991 - fine pena: 8 dicembre 2003, difeso di fiducia
  dagli  avvocati Rinaldo Lai del Foro di Nuoro e Dino Milia del Foro
  di Sassari.
    Visti gli atti del procedimento sopra specificato;
    Verificata   la   regolarita'   delle   comunicazioni   e   delle
  notificazioni degli avvisi;
    Considerate  le  risultanze delle documentazioni acquisite, degli
  accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a
  separato processo verbale;
    Udite conclusioni del rappresentante del pubblico ministero e del
  difensore;

                            O s s e r v a

    Con  ordinanza  emessa  in  data 25 febbraio 1999 il tribunale di
  sorveglianza   di  Sassari  dichiarava  manifestamente  fondata  la
  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4-bis O.P, in
  relazione   all'art. 25  della  Costituzione  e,  ritenuta  la  sua
  rilevanza  nel  giudizio  in  corso,  rimetteva gli atti alla Corte
  costituzionale.
    Il  denunciato  contrasto della norma con l'art. 25 secondo comma
  della  Costituzione  scaturisce  dalla  necessita'  di  riferire il
  principio   di   irretroattivita'   non  soltanto  alle  norme  che
  disciplinano  le  fattispecie  astratte  di  reato e le conseguenze
  sanzionatorie,   ma   anche   a   quelle  che  formano  il  diritto
  dell'esecuzione  della  pena  e  che  incidono  sulla  quantita'  e
  qualita' della stessa.
    La  Corte  costituzionale con ordinanza n. 180/2000 ha restituito
  gli  atti  al  tribunale  affinche'  valuti  se, alla stregua delle
  statuizioni  contenute  nella  sentenza  n. 137/1999  emessa  dalla
  stessa  Corte  successivamente al provvedimento di rimessione degli
  atti, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
    Come    e'   noto   la   sentenza   n. 137/1999   ha   dichiarato
  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis O.P. nella parte in
  cui  non  prevede che il beneficio del permesso premio possa essere
  concesso  nei  confronti  dei condannati che, prima dell'entrata in
  vigore dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 1992
  n. 306,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992
  n. 356,  abbiano  raggiunto  un  grado  di rieducazione adeguato al
  beneficio  richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza
  di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata.
    Peraltro  si ritiene di esaminare in via preliminare la richiesta
  difensiva  di  scioglimento  del  cumulo  giuridico delle pene, per
  accertare  se la pena inflitta per il reato ostativo sia gia' stata
  espiata.
    Invero, le sezioni unite della Suprema Corte di cassazione con la
  sentenza  resa  in  data  30  giugno  1999  hanno  riconosciuto  la
  possibilita'  di  scioglimento  del  cumulo giuridico, anche per le
  pene  irrogate  per  il  reato  continuato,  proprio  ai fini della
  fruizione dei benefici penitenziari.
    Posto  che  per  il  reato  di  sequestro  di  persona a scopo di
  estorsione sono stati inflitti al Cualbu 17 anni di reclusione, pur
  considerando  la  carcerazione  presofferta e la riduzione ottenuta
  per  liberazione anticipata, la pena relativa al reato ostativo non
  risulta ancora espiata.
    Passando  quindi  ad esaminare la possibilita' di applicazione al
  caso  di  specie  delle  statuizioni della sentenza n. 137/1999, si
  incontra  un  primo ostacolo nel fatto che il condannato ha espiato
  un  quarto  della  pena alla data del 4 ottobre 1992 (pena inflitta
  anni  20  di  reclusione  a  cui  vanno  sottratti  anni 2 e mesi 6
  condonati  = anni 17 e mesi 6 - ÷ di anni 17 e mesi 6 = anni 4 mesi
  4  e  giorni  8 - tenuto conto della liberazione anticipata sino al
  1992 della custodia cautelare sofferta per anni 2 mesi 4 e giorni 7
  e  della  carcerazione  iniziata  il  3  luglio  1991  si  arriva a
  considerare espiato ÷ della pena al 4 ottobre 1992).
    Come  si legge nella motivazione della sentenza n. 137/1999 della
  Corte  costituzionale,  il  punto  di  arrivo del percorso compiuto
  dalla  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale per adeguare la
  disciplina  dell'art. 4-bis  O.P.  ai  principi  costituzionali  e'
  rappresentato  dall'affermazione secondo cui non si puo' ostacolare
  il  raggiungimento  della  finalita'  rieducativa  prescritta dalla
  Costituzione  nell'art. 27  O.P.  con  il  precludere  l'accesso  a
  determinati  benefici  o a determinate misure alternative in favore
  di  chi,  al  momento  in  cui  e'  entrata in vigore la disciplina
  restrittiva,   abbia   gia'  realizzato  tutte  le  condizioni  per
  usufruire di quei benefici o di quelle misure.
    Appare  quindi  necessario  che  il  condannato abbia raggiunto i
  termini  per l'ammissibilita' dell'istanza di permesso premio prima
  dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva.
    Nel  caso  di  specie,  sebbene  per  uno scarto di pochi mesi, a
  quell'epoca  il  detenuto  non aveva ancora espiato un quarto della
  pena.
    Non  e'  condivisibile  a tal proposito la tesi difensiva secondo
  cui le statuizioni della sentenza n. 137/1999 vanno applicate anche
  a  chi,  prima dell'entrata in vigore della disciplina, restrittiva
  non abbia espiato un, quarto della pena.
    A tale conclusione si giungerebbe argomentando da un'affermazione
  estrapolata da una recente ordinanza della Corte costituzionale con
  la   quale  e'  stata  dichiarata  inammissibile  la  questione  di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4-bis  O.P.  in riferimento
  agli    artt. 3,25,27   e   101   della   Costituzione   (ordinanza
  n. 249/2000).
    In  un  tratto  della  motivazione  si  legge: "..con la sentenza
  n. 137  del  1999 questa Corte, decidendo su un caso in cui non era
  stato  in  precedenza concesso alcun beneficio, ha affermato che e'
  sufficiente che il condannato abbia conseguito alla data di entrata
  in  vigore dell'art. 15, comma 1 del decreto-legge n. 306 del 1992,
  un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto..".
    Questa   frase  non  puo'  essere  esaminata  isolatamente  e  va
  ricollegata    ai    profili   di   illegittimita'   costituzionale
  dell'art. 4-bis O.P. che il tribunale di sorveglianza di Roma aveva
  delineato   sull'erroneo   presupposto   dell'applicabilita'  della
  sentenza n. 445/1997 in tema di semiliberta' solo nei confronti del
  condannato  gia'  ammesso  al  permesso premio in epoca antecedente
  all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 306/1992.
    La Corte costituzionale ha invece precisato che non e' necessario
  che al condannato sia stato concesso prima della data di entrata in
  vigore   della  disciplina  restrittiva  un  beneficio,  bensi'  e'
  sufficiente   che  il  condannato  abbia  conseguito  un  grado  di
  rieducazione adeguato al beneficio richiesto.
    Questa   affermazione   pero'  non  puo'  essere  utilizzata  per
  stravolgere   quanto  la  Corte  ha  stabilito  in  modo  chiaro  e
  inequivocabile con la s. n. 137/1999.
    D'altra  parte  il  prospettato dubbio di legittimita' sottoposto
  all'esame  della Corte costituzionale dal tribunale di sorveglianza
  di  Torino  e ritenuto fondato dal Giudice delle leggi si riferisce
  al contrasto dell'art. 4-bis O.P. con l'art. 27 primo e terzo comma
  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  preclude  l'accesso  al
  beneficio   di  cui  all'art. 30  O.P.  ai  detenuti  che  pur  non
  trovandosi  nelle  condizioni  di  cui all'art. 58-ter O.P. abbiano
  comunque  maturato i termini di ammissibilita' della concessione di
  tale beneficio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
  8  giugno  1992  e  a  tale  data risultassero nelle condizioni per
  l'ottenimento  del beneficio stesso (cfr ordinanza n. 653 emessa il
  19  maggio  1998  dal  tribunale  di  sorveglianza  di  Torino  nei
  confronti di Zappavigna Rosario).
    Quanto  al grado di rieducazione si osserva che, sulla base degli
  atti  relativi  all'osservazione scientifica della personalita' del
  detenuto,  non  si  puo' ragionevolmente affermare che quest'ultimo
  abbia  raggiunto  prima  dell'entrata  in  vigore  della disciplina
  restrittiva  un  grado  di rieducazione adeguato al permesso premio
  (cfr,   Relazione   di   sintesi  redatta  dal  g.o.t.  della  casa
  circondariale di Nuoro in data 3 giugno 1994).
    L'esecuzione  penale e' iniziata nei confronti del Cualbu in data
  3  luglio  1991.  Posto  che i requisiti richiesti dall'art. 30-ter
  O.P.  sono  la  regolare  condotta  e  l'assenza  di  pericolosita'
  sociale,  si  ritiene  che,  dopo  solo  un  anno  di  osservazione
  scientifica  della  personalita'  non  sia  possibile  formulare un
  giudizio  prognostico di cessata pericolosita' sociale, soprattutto
  in  considerazione  della  natura dei reati commessi dal detenuto e
  dell'entita' della pena inflitta.
    Per  quanto osservato si ritiene che la questione di legittimita'
  costituzionale   dell'art. 4-bis   O.P,  in  relazione  all'art. 25
  secondo  comma  della Costituzione, come prospettata nell'ordinanza
  n. 420/1999  emessa  in  data  25  febbraio  1999  dal tribunale di
  sorveglianza  di  Sassari, sia ancora rilevante nel procedimento di
  sorveglianza  nei  confronti  di  Cualbu  Pierino  Gianni e che sia
  percio'    necessario    ritrasmettere    gli   atti   alla   Corte
  costituzionale.