IL TRIBUNALE Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza n. 1679/1998 nei confronti di Cualbu Pierino Gianni nato a Fonni il 28 giugno 1951 detenuto presso la casa circondariale di Nuoro in esecuzione della pena di cui alla sentenza 2 marzo 1987 della Corte di appello di Cagliari irrevocabile in data 29 maggio 1990, (Procura della Repubblica presso la Procura generale della Corte di appello di Cagliari n. 109/1990 r.e.) - anni 20 di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata, detenzione illegale di armi - presofferti anni 2 mesi 4 e giorni 7 di reclusione - condonati anni 2 e mesi 6 di reclusione, inizio pena: 3 luglio 1991 - fine pena: 8 dicembre 2003, difeso di fiducia dagli avvocati Rinaldo Lai del Foro di Nuoro e Dino Milia del Foro di Sassari. Visti gli atti del procedimento sopra specificato; Verificata la regolarita' delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi; Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale; Udite conclusioni del rappresentante del pubblico ministero e del difensore; O s s e r v a Con ordinanza emessa in data 25 febbraio 1999 il tribunale di sorveglianza di Sassari dichiarava manifestamente fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis O.P, in relazione all'art. 25 della Costituzione e, ritenuta la sua rilevanza nel giudizio in corso, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale. Il denunciato contrasto della norma con l'art. 25 secondo comma della Costituzione scaturisce dalla necessita' di riferire il principio di irretroattivita' non soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie, ma anche a quelle che formano il diritto dell'esecuzione della pena e che incidono sulla quantita' e qualita' della stessa. La Corte costituzionale con ordinanza n. 180/2000 ha restituito gli atti al tribunale affinche' valuti se, alla stregua delle statuizioni contenute nella sentenza n. 137/1999 emessa dalla stessa Corte successivamente al provvedimento di rimessione degli atti, la questione sollevata sia tuttora rilevante. Come e' noto la sentenza n. 137/1999 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis O.P. nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata. Peraltro si ritiene di esaminare in via preliminare la richiesta difensiva di scioglimento del cumulo giuridico delle pene, per accertare se la pena inflitta per il reato ostativo sia gia' stata espiata. Invero, le sezioni unite della Suprema Corte di cassazione con la sentenza resa in data 30 giugno 1999 hanno riconosciuto la possibilita' di scioglimento del cumulo giuridico, anche per le pene irrogate per il reato continuato, proprio ai fini della fruizione dei benefici penitenziari. Posto che per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione sono stati inflitti al Cualbu 17 anni di reclusione, pur considerando la carcerazione presofferta e la riduzione ottenuta per liberazione anticipata, la pena relativa al reato ostativo non risulta ancora espiata. Passando quindi ad esaminare la possibilita' di applicazione al caso di specie delle statuizioni della sentenza n. 137/1999, si incontra un primo ostacolo nel fatto che il condannato ha espiato un quarto della pena alla data del 4 ottobre 1992 (pena inflitta anni 20 di reclusione a cui vanno sottratti anni 2 e mesi 6 condonati = anni 17 e mesi 6 - ÷ di anni 17 e mesi 6 = anni 4 mesi 4 e giorni 8 - tenuto conto della liberazione anticipata sino al 1992 della custodia cautelare sofferta per anni 2 mesi 4 e giorni 7 e della carcerazione iniziata il 3 luglio 1991 si arriva a considerare espiato ÷ della pena al 4 ottobre 1992). Come si legge nella motivazione della sentenza n. 137/1999 della Corte costituzionale, il punto di arrivo del percorso compiuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per adeguare la disciplina dell'art. 4-bis O.P. ai principi costituzionali e' rappresentato dall'affermazione secondo cui non si puo' ostacolare il raggiungimento della finalita' rieducativa prescritta dalla Costituzione nell'art. 27 O.P. con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui e' entrata in vigore la disciplina restrittiva, abbia gia' realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici o di quelle misure. Appare quindi necessario che il condannato abbia raggiunto i termini per l'ammissibilita' dell'istanza di permesso premio prima dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva. Nel caso di specie, sebbene per uno scarto di pochi mesi, a quell'epoca il detenuto non aveva ancora espiato un quarto della pena. Non e' condivisibile a tal proposito la tesi difensiva secondo cui le statuizioni della sentenza n. 137/1999 vanno applicate anche a chi, prima dell'entrata in vigore della disciplina, restrittiva non abbia espiato un, quarto della pena. A tale conclusione si giungerebbe argomentando da un'affermazione estrapolata da una recente ordinanza della Corte costituzionale con la quale e' stata dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis O.P. in riferimento agli artt. 3,25,27 e 101 della Costituzione (ordinanza n. 249/2000). In un tratto della motivazione si legge: "..con la sentenza n. 137 del 1999 questa Corte, decidendo su un caso in cui non era stato in precedenza concesso alcun beneficio, ha affermato che e' sufficiente che il condannato abbia conseguito alla data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1 del decreto-legge n. 306 del 1992, un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto..". Questa frase non puo' essere esaminata isolatamente e va ricollegata ai profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis O.P. che il tribunale di sorveglianza di Roma aveva delineato sull'erroneo presupposto dell'applicabilita' della sentenza n. 445/1997 in tema di semiliberta' solo nei confronti del condannato gia' ammesso al permesso premio in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 306/1992. La Corte costituzionale ha invece precisato che non e' necessario che al condannato sia stato concesso prima della data di entrata in vigore della disciplina restrittiva un beneficio, bensi' e' sufficiente che il condannato abbia conseguito un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Questa affermazione pero' non puo' essere utilizzata per stravolgere quanto la Corte ha stabilito in modo chiaro e inequivocabile con la s. n. 137/1999. D'altra parte il prospettato dubbio di legittimita' sottoposto all'esame della Corte costituzionale dal tribunale di sorveglianza di Torino e ritenuto fondato dal Giudice delle leggi si riferisce al contrasto dell'art. 4-bis O.P. con l'art. 27 primo e terzo comma della Costituzione nella parte in cui preclude l'accesso al beneficio di cui all'art. 30 O.P. ai detenuti che pur non trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 58-ter O.P. abbiano comunque maturato i termini di ammissibilita' della concessione di tale beneficio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 1992 e a tale data risultassero nelle condizioni per l'ottenimento del beneficio stesso (cfr ordinanza n. 653 emessa il 19 maggio 1998 dal tribunale di sorveglianza di Torino nei confronti di Zappavigna Rosario). Quanto al grado di rieducazione si osserva che, sulla base degli atti relativi all'osservazione scientifica della personalita' del detenuto, non si puo' ragionevolmente affermare che quest'ultimo abbia raggiunto prima dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva un grado di rieducazione adeguato al permesso premio (cfr, Relazione di sintesi redatta dal g.o.t. della casa circondariale di Nuoro in data 3 giugno 1994). L'esecuzione penale e' iniziata nei confronti del Cualbu in data 3 luglio 1991. Posto che i requisiti richiesti dall'art. 30-ter O.P. sono la regolare condotta e l'assenza di pericolosita' sociale, si ritiene che, dopo solo un anno di osservazione scientifica della personalita' non sia possibile formulare un giudizio prognostico di cessata pericolosita' sociale, soprattutto in considerazione della natura dei reati commessi dal detenuto e dell'entita' della pena inflitta. Per quanto osservato si ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis O.P, in relazione all'art. 25 secondo comma della Costituzione, come prospettata nell'ordinanza n. 420/1999 emessa in data 25 febbraio 1999 dal tribunale di sorveglianza di Sassari, sia ancora rilevante nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cualbu Pierino Gianni e che sia percio' necessario ritrasmettere gli atti alla Corte costituzionale.