P. Q. M.
        Visto  l'art. 23,  legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non
  manifestamente    infondata    la    questione    di   legittimita'
  costituzionale   dell'art. 210   c.p.p.,   nei   sensi  di  cui  in
  motivazione, per violazione degli artt. 111 e 3 Cost.
        Sospende  di  conseguenza  il giudizio ed ordina trasmettersi
  gli atti alla Corte costituzionale.
        Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
  sia   notificata   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
  comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Nocera Inferiore, addi' 14 giugno 2000
                   Il Presidente: Del Luca Musella
00C1279