P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210 c.p.p., nei sensi di cui in motivazione, per violazione degli artt. 111 e 3 Cost. Sospende di conseguenza il giudizio ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Nocera Inferiore, addi' 14 giugno 2000 Il Presidente: Del Luca Musella 00C1279