P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione quinta, dichiara rilevanti per la definizione del giudizio e non manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale: dell'art. 117, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo possa ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 c.p.p., copie di atti relativi a procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, quando e' necessario per il compimento di indagini istruttorie nel processo amministrativo; dell'art. 25, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui non prevede la possibilita' per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall'autorita' giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 c.p.p., quando e' necessario per la decisione di controversie in materia di accesso; dell'art. 44, comma 1, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nella parte in cui non prevede la possibilita' per il giudice amministrativo di acquisire atti ed informazioni dall'autorita' giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 117 c.p.p., quando e' necessario per l'istruttoria di una causa rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ordina alla segreteria del tribunale amministrativo regionale di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della medesima segreteria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Cosi' deciso in Napoli, addi' 4 luglio 2000, in camera di consiglio. Il Presidente: Vitellio L'estensore: Donadono 01c0116