P. Q. M.
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale  della Campania, sezione
  quinta,  dichiara  rilevanti  per la definizione del giudizio e non
  manifestamente  infondate,  con  riferimento agli artt. 3, 24 e 113
  della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale:
        dell'art. 117, comma 1, del codice di procedura penale, nella
  parte  in  cui  non  prevede  che  il  giudice amministrativo possa
  ottenere  dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al
  divieto  stabilito  dall'art. 329  c.p.p., copie di atti relativi a
  procedimenti  penali  e  informazioni  scritte  sul loro contenuto,
  quando  e' necessario per il compimento di indagini istruttorie nel
  processo amministrativo;
        dell'art. 25,  comma  5  della  legge  7 agosto 1990, n. 241,
  nella  parte  in  cui  non  prevede  la possibilita' per il giudice
  amministrativo  di  acquisire  atti  ed informazioni dall'autorita'
  giudiziaria  competente,  ai  sensi dell'art. 117 c.p.p., quando e'
  necessario per la decisione di controversie in materia di accesso;
        dell'art. 44,  comma  1,  del  regio  decreto 26 giugno 1924,
  n. 1054,  nella  parte  in  cui  non prevede la possibilita' per il
  giudice   amministrativo   di   acquisire   atti   ed  informazioni
  dall'autorita'  giudiziaria  competente,  ai  sensi  dell'art.  117
  c.p.p.,  quando  e'  necessario  per  l'istruttoria  di  una  causa
  rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo.
    Ordina  alla segreteria del tribunale amministrativo regionale di
  notificare  la  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al
  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   nonche'  di  darne
  comunicazione  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica ed al
  Presidente della Camera dei deputati;
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli  atti,  a  cura della
  medesima  segreteria,  alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il
  giudizio in corso.
    Cosi'  deciso  in  Napoli,  addi'  4  luglio  2000,  in camera di
  consiglio.
                       Il Presidente: Vitellio
                                               L'estensore: Donadono
01c0116