P. Q. M. Visti gli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma della Costituzione, e la legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale con riguardo alla parte dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm. che attribuisce al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione, individuato a norma dell'art. 22-bis, la competenza sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzione. Ordina: la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria; la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa; la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Orbetello, addi' 30 ottobre 2000. Il giudice di pace coordinatore: Simonetti 01C0121