P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  3,  11,  24,  25  e  111,  secondo comma della
  Costituzione, e la legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  di  ufficio rilevante e non manifestamente infondata la
  questione  di  legittimita'  costituzionale con riguardo alla parte
  dell'art. 22  della  legge  24  novembre  1981, n. 689 e ss.mm. che
  attribuisce  al  giudice  del  luogo  in  cui  e' stata commessa la
  violazione,  individuato  a  norma  dell'art. 22-bis, la competenza
  sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzione.
    Ordina:
      la    sospensione   del   procedimento   per   pregiudizialita'
  costituzionale,  con  immediata trasmissione di copia autentica del
  fascicolo   d'ufficio  e  dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
  costituzionale, a cura della cancelleria;
      la  notificazione  del  presente  provvedimento  a  cura  della
  cancelleria  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri ed alle
  parti in causa;
      la   comunicazione  della  presente  ordinanza,  a  cura  della
  cancelleria,   alla   Camera   dei  deputati  e  del  Senato  della
  Repubblica.
        Orbetello, addi' 30 ottobre 2000.
             Il giudice di pace coordinatore: Simonetti
01C0121