P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  legge  87/53,  ritenuta  la  rilevanza e la non
  manifesta    infondatezza    della    questione   di   legittimita'
  costituzionale,  sollevata  dal  p.m.,  dell'art. 511  comma  2 del
  c.p.p.,  cosi' come interpretato dalle sezioni unite della Corte di
  cassazione  (sent.  15  gennaio  1999,  n.   1 - ric. Iannasso), in
  relazione  agli  artt. 3,  25  e  101  della  Costituzione, dispone
  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
  sospende il presente giudizio.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
  Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Vista  l'ordinanza n. 307 dell' 11 luglio 2000 (dep. il 19 luglio
  2000)  con  cui la Corte costituzionale ha disposto la restituzione
  degli  atti al tribunale di Asti per un nuovo esame della questione
  in  quanto  la  stessa  "investe  il principio del con traddittorio
  nella  formazione  della  prova, la cui disciplina, successivamente
  all'ordinanza  di  rimessione,  e'  stata  oggetto  delle modifiche
  introdotte   nell'art. 111  Cost.  dalla  legge  costituzionale  23
  novembre  1999,  n. 2 (inserimento dei principi del giusto processo
  nell'art. 111 della Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme
  transitorie   contenute  nel  decreto-legge  7  gennaio  2000  n. 2
  (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  dell'art. 2  della legge
  costituzionale   23   novembre  1999  n. 2  in  materia  di  giusto
  processo), convertito dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35".
    Sentiti,  all'odierna  udienza,  il  p.m.  e la difesa che hanno,
  rispettivamente,  insistito  nella  eccezione  di costituzionalita'
  evidenziando  l'ulteriore  profilo  della  ragionevole  durata  del
  processo e chiesto una declaratoria di manifesta infondatezza della
  questione;  ritenuto che anche alla luce delle modifiche introdotte
  nell'art.  111  della  Costituzione dalla legge costituzionale n. 2
  del  1999  la questione gia' sollevata da questo ufficio in data 24
  settembre  1999  sia, oltre che rilevante (vedi sopra), tuttora non
  manifestamente   infondata   in   quanto  nel  caso  di  specie  le
  testimonianze   contenute   nei   pp.vv.   di  udienza  sono  state
  pacificamente  assunte  in dibattimento e quindi nella pienezza del
  contraddittorio  tra  le  parti;  come  gia'  evidenziato nel corpo
  dell'ordinanza   di   rimessione,  a  parere  dello  scrivente,  e'
  ininfluente  che  le  prove  in questione siano state assunte da un
  giudice-persona  fisica  diversa da quello che, mediante "semplice"
  lettura (laddove la richiesta di nuovo esame del teste gia' escusso
  avanzata  dalla  difesa  sia  valutata  dal  giudice manifestamente
  superflua  ex  art. 190  c.p.p.), le fara' proprie e le utilizzera'
  per  la  decisione.  Ne  consegue  che  resta  ferma  la censura di
  costituzionalita'  all'art. 511  comma  2 del c.p.p. nella parte in
  cui,  secondo  la  riferita  interpretazione  delle  sezioni unite,
  prevede  che  il  giudice,  a fronte di una istanza di parte con la
  quale  si  chiede  la  rinnovazione  dell'esame  dei testimoni gia'
  escussi  nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica
  diversa,  deve disporre la ripetizione degli atti gia' compiuti non
  potendo  valutare la irrilevanza o manifesta superfluita' del mezzo
  istruttorio  richiesto. Anzi, come lucidamente evidenziato dal p.m.
  all'odierna udienza, il "diritto vivente" della Corte di cassazione
  (va  rimarcato  che  tutte le sentenze delle sezioni semplici della
  Suprema  corte successive alla sentenza delle sezioni unite che qui
  si  critica si sono uniformate al principio di diritto affermato da
  quest'ultima),  imponendo in via assoluta la ripetizione degli atti
  gia'   compiuti   e   legittimamente  inseriti  nel  fascicolo  del
  dibattimento si pone in contrasto con il principio, pure introdotto
  dalla   novella   costituzionale   n. 2/1999   nell'art. 111  della
  Costituzione,  della  "ragionevole  durata"  del processo in quanto
  comporta come evidente conseguenza l'ingiustificata dilatazione dei
  tempi  processuali,  circostanza  quest'ultima  che inevitabilmente
  inciderebbe,  nel  caso  di specie, sulla memoria dei dichiaranti a
  tutto discapito del buon funzionamento del diritto alla prova;
    ritenuto  pertanto che, riesaminata la questione, deve nuovamente
  eccepirsi  la  illegittimita'  costituzionale dell'art. 511 comma 2
  del  c.p.p.,  cosi'  come  interpretato dal "diritto vivente" della
  Corte  di  cassazione,  negli stessi termini di cui alla precedente
  ordinanza    sopra    integralmente   riportata   con   l'ulteriore
  precisazione  che  tale  interpretazione si pone in contrasto anche
  con  il  principio  costituzionale  della  ragionevole  durata  del
  processo formalizzato nell'art. 111 comma 2 della Costituzione;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 87/53,
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
  questione  di  legittimita'  costituzionale,  sollevata  dal  p.m.,
  dell'art. 511  comma  2  del  e.p.p., cosi' come interpretato dalle
  sezioni  unite  della  Corte  di cassazione (sent. 15 gennaio 1999,
  n. 1 ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 della
  Costituzione,  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti alla
  Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
  Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Asti, addi' 13 novembre 2000.
                         Il giudice: Manotti
01c0134