P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 87/53, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal p.m., dell'art. 511 comma 2 del c.p.p., cosi' come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1 - ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vista l'ordinanza n. 307 dell' 11 luglio 2000 (dep. il 19 luglio 2000) con cui la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al tribunale di Asti per un nuovo esame della questione in quanto la stessa "investe il principio del con traddittorio nella formazione della prova, la cui disciplina, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' stata oggetto delle modifiche introdotte nell'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme transitorie contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2000 n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 in materia di giusto processo), convertito dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35". Sentiti, all'odierna udienza, il p.m. e la difesa che hanno, rispettivamente, insistito nella eccezione di costituzionalita' evidenziando l'ulteriore profilo della ragionevole durata del processo e chiesto una declaratoria di manifesta infondatezza della questione; ritenuto che anche alla luce delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del 1999 la questione gia' sollevata da questo ufficio in data 24 settembre 1999 sia, oltre che rilevante (vedi sopra), tuttora non manifestamente infondata in quanto nel caso di specie le testimonianze contenute nei pp.vv. di udienza sono state pacificamente assunte in dibattimento e quindi nella pienezza del contraddittorio tra le parti; come gia' evidenziato nel corpo dell'ordinanza di rimessione, a parere dello scrivente, e' ininfluente che le prove in questione siano state assunte da un giudice-persona fisica diversa da quello che, mediante "semplice" lettura (laddove la richiesta di nuovo esame del teste gia' escusso avanzata dalla difesa sia valutata dal giudice manifestamente superflua ex art. 190 c.p.p.), le fara' proprie e le utilizzera' per la decisione. Ne consegue che resta ferma la censura di costituzionalita' all'art. 511 comma 2 del c.p.p. nella parte in cui, secondo la riferita interpretazione delle sezioni unite, prevede che il giudice, a fronte di una istanza di parte con la quale si chiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni gia' escussi nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica diversa, deve disporre la ripetizione degli atti gia' compiuti non potendo valutare la irrilevanza o manifesta superfluita' del mezzo istruttorio richiesto. Anzi, come lucidamente evidenziato dal p.m. all'odierna udienza, il "diritto vivente" della Corte di cassazione (va rimarcato che tutte le sentenze delle sezioni semplici della Suprema corte successive alla sentenza delle sezioni unite che qui si critica si sono uniformate al principio di diritto affermato da quest'ultima), imponendo in via assoluta la ripetizione degli atti gia' compiuti e legittimamente inseriti nel fascicolo del dibattimento si pone in contrasto con il principio, pure introdotto dalla novella costituzionale n. 2/1999 nell'art. 111 della Costituzione, della "ragionevole durata" del processo in quanto comporta come evidente conseguenza l'ingiustificata dilatazione dei tempi processuali, circostanza quest'ultima che inevitabilmente inciderebbe, nel caso di specie, sulla memoria dei dichiaranti a tutto discapito del buon funzionamento del diritto alla prova; ritenuto pertanto che, riesaminata la questione, deve nuovamente eccepirsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 511 comma 2 del c.p.p., cosi' come interpretato dal "diritto vivente" della Corte di cassazione, negli stessi termini di cui alla precedente ordinanza sopra integralmente riportata con l'ulteriore precisazione che tale interpretazione si pone in contrasto anche con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo formalizzato nell'art. 111 comma 2 della Costituzione; P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 87/53, Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal p.m., dell'art. 511 comma 2 del e.p.p., cosi' come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1 ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Asti, addi' 13 novembre 2000. Il giudice: Manotti 01c0134