IL TRIBUNALE Premesso che: nel presente procedimento l'imputato ha richiesto che il processo sia definito nelle forme del giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p.; il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 c.p.p., nella sua attuale formulazione, per contrasto con gli artt. 101 e 111 della Costituzione; la difesa si e' rimessa; O s s e r v a Le modifiche introdotte alla disciplina del giudizio abbreviato con l'entrata in vigore della legge n. 479/1999 - e segnatamente la superfluita' del consenso del pubblico ministero e il venir meno del requisito della decidibilita' allo stato degli atti, potendosi disporre il giudizio abbreviato sulla base di una semplice richiesta formulata dall'imputato e, infine, la possibilita' di assumere prove nel corso del giudizio abbreviato medesimo - evidenziano, ad avviso del giudicante, numerosi profili di incostituzionalita'. 1. - Il contrasto con il parametro costituzionale del "giusto processo". In primo luogo l'assetto normativo degli artt. 438 e segg. c.p.p. contrasta con i principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione, che prevede un processo caratterizzato - in ogni sua fase - dal contraddittorio tra le parti, in condizione di parita' e dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale. Orbene il nuovo rito abbreviato consente al solo imputato di decidere come definire il giudizio, con cio' conseguendo in via automatica lo sconto di un terzo della pena, senza che la pubblica accusa possa manifestare la propria volonta' in proposito. Una ulteriore disarmonia processuale si viene a creare anche per la mancata previsione per il p.m. - a fronte dell'impossibilita' di esprimere il proprio dissenso - di chiedere eventuali integrazioni probatorie, attivita' questa che e' consentita al solo imputato. Ne' il p.m. ha facolta' di impugnare le sentenze di condanna, ad eccezione di quelle che modificano il titolo di reato. 2. - Il contrasto con l'art. 101 della Costituzione. In base al disposto dell'art. 101, comma 2, della Costituzione "I giudici sono soggetti solo alla legge." L'attuale configurazione normativa sul giudizio abbreviato finisce per violare il disposto costituzionale, rendendo il giudice soggetto alla volonta' di una sola parte processuale. Allorche' l'imputato chieda il rito abbreviato cosiddetto "puro" - vale a dire senza integrazione probatoria - il giudicante non puo' fare altro che valutare la forma della richiesta, dunque la ammissibilita' e tempestivita' della stessa, senza poter entrare nel merito. In tal modo all'imputato viene offerto non solo il diritto di scegliere il rito, bensi' il diritto soggettivo assoluto a conseguire in via automatica il beneficio della riduzione della pena. 3. - La violazione dell'art. 97 della Costituzione. Con la normativa in oggetto si e' sostanziaimente vanificata la principale finalita' per cui il legislatore aveva introdotto tale rito alternativo, vale a dire la volonta' di deflazionare il dibattimento con l'accelerazione dei giudizi. Il giudice si vede, infatti, costretto a praticare lo sconto di pena originariamente previsto solo per chi - con la scelta del rito - contribuiva alla riduzione dei tempi e dei costi del processo anche nei casi in cui sia necessaria una lunga e dispendiosa attivita' di integrazione probatoria. In tal modo si viola il precetto costituzionale posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione. 4. - La violazione dell'art. 3 della Costituzione. Per i motivi dianzi evidenziati viene ad essere leso anche il principio di parita' tra le parti, posto che l'attuale sistema normativo equipara indiscriminatamente tutti gli imputati che facciano richiesta di rito abbreviato senza distinzione alcuna tra coloro che richiedano il giudizio abbreviato "puro", cosi' consentendo alla riduzione effettiva dei tempi processuali e quelli che, invece, richiedendo attivita' di integrazione probatoria, abbiano sostanzialmente dilatato gli stessi. Alla luce delle premesse osservazioni le prospettate questioni di legittimita' costituzionale appaiono non manifestamente infondate e la loro definizione risulta rilevante rispetto al giudizio in corso, che deve, pertanto, essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.