IL TRIBUNALE

    Premesso che:
        nel  presente  procedimento  l'imputato  ha  richiesto che il
  processo sia definito nelle forme del giudizio abbreviato, ai sensi
  degli artt. 438 e segg. c.p.p.;
        il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
  dell'art. 438 c.p.p., nella sua attuale formulazione, per contrasto
  con gli artt. 101 e 111 della Costituzione;
        la difesa si e' rimessa;

                            O s s e r v a

    Le  modifiche  introdotte alla disciplina del giudizio abbreviato
  con l'entrata in vigore della legge n. 479/1999 - e segnatamente la
  superfluita'  del  consenso  del pubblico ministero e il venir meno
  del  requisito della decidibilita' allo stato degli atti, potendosi
  disporre   il  giudizio  abbreviato  sulla  base  di  una  semplice
  richiesta  formulata  dall'imputato  e,  infine, la possibilita' di
  assumere  prove  nel  corso  del  giudizio  abbreviato  medesimo  -
  evidenziano,   ad   avviso  del  giudicante,  numerosi  profili  di
  incostituzionalita'.
    1.  -  Il  contrasto  con il parametro costituzionale del "giusto
  processo".
    In primo luogo l'assetto normativo degli artt. 438 e segg. c.p.p.
  contrasta  con i principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione,
  che  prevede  un  processo  caratterizzato - in ogni sua fase - dal
  contraddittorio tra le parti, in condizione di parita' e dinanzi ad
  un giudice terzo ed imparziale.
    Orbene  il  nuovo  rito  abbreviato  consente al solo imputato di
  decidere  come  definire  il  giudizio, con cio' conseguendo in via
  automatica  lo sconto di un terzo della pena, senza che la pubblica
  accusa possa manifestare la propria volonta' in proposito.
    Una  ulteriore disarmonia processuale si viene a creare anche per
  la mancata previsione per il p.m. - a fronte dell'impossibilita' di
  esprimere  il proprio dissenso - di chiedere eventuali integrazioni
  probatorie, attivita' questa che e' consentita al solo imputato.
    Ne'  il p.m. ha facolta' di impugnare le sentenze di condanna, ad
  eccezione di quelle che modificano il titolo di reato.
    2. - Il contrasto con l'art. 101 della Costituzione.
    In base al disposto dell'art. 101, comma 2, della Costituzione "I
  giudici sono soggetti solo alla legge."
    L'attuale   configurazione   normativa  sul  giudizio  abbreviato
  finisce per violare il disposto costituzionale, rendendo il giudice
  soggetto alla volonta' di una sola parte processuale.
    Allorche'  l'imputato chieda il rito abbreviato cosiddetto "puro"
  -  vale  a  dire  senza integrazione probatoria - il giudicante non
  puo'  fare  altro  che valutare la forma della richiesta, dunque la
  ammissibilita'  e  tempestivita'  della stessa, senza poter entrare
  nel merito.
    In  tal  modo  all'imputato  viene offerto non solo il diritto di
  scegliere   il  rito,  bensi'  il  diritto  soggettivo  assoluto  a
  conseguire  in  via  automatica  il beneficio della riduzione della
  pena.
    3. - La violazione dell'art. 97 della Costituzione.
    Con  la  normativa in oggetto si e' sostanziaimente vanificata la
  principale  finalita'  per cui il legislatore aveva introdotto tale
  rito  alternativo,  vale  a  dire  la  volonta'  di deflazionare il
  dibattimento con l'accelerazione dei giudizi.
    Il  giudice  si vede, infatti, costretto a praticare lo sconto di
  pena originariamente previsto solo per chi - con la scelta del rito
  -  contribuiva  alla  riduzione  dei tempi e dei costi del processo
  anche  nei  casi  in  cui  sia  necessaria  una lunga e dispendiosa
  attivita'  di  integrazione probatoria.     In tal modo si viola il
  precetto  costituzionale  posto  a  tutela del buon andamento della
  pubblica amministrazione.

    4. - La violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Per  i  motivi  dianzi  evidenziati viene ad essere leso anche il
  principio  di  parita'  tra  le  parti, posto che l'attuale sistema
  normativo  equipara  indiscriminatamente  tutti  gli  imputati  che
  facciano  richiesta di rito abbreviato senza distinzione alcuna tra
  coloro   che   richiedano  il  giudizio  abbreviato  "puro",  cosi'
  consentendo alla riduzione effettiva dei tempi processuali e quelli
  che,  invece,  richiedendo  attivita'  di  integrazione probatoria,
  abbiano sostanzialmente dilatato gli stessi.
    Alla luce delle premesse osservazioni le prospettate questioni di
  legittimita' costituzionale appaiono non manifestamente infondate e
  la  loro  definizione  risulta  rilevante  rispetto  al giudizio in
  corso,  che  deve,  pertanto, essere sospeso con trasmissione degli
  atti alla Corte Costituzionale.