P. Q. M.
    Visto  l'art. 129  c.p.p.  dichiara  non  luogo  a  procedere nei
  confronti  dell'imputato  Lanzarini  Pietro  in  ordine al capo "A"
  dell'imputazione  in  quanto  non  piu'  previsto  dalla legge come
  reato;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla difesa e relativa al
  contrasto  tra le noma di cui all'art. 29, commi 3 e 5, della legge
  n. 81/1993 in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale;
    Ordina  conseguentemente  la  sospensione  del  giudizio in corso
  disponendo   l'immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
  costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata a cura della
  Cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente
  della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
        Bologna, addi' 18 agosto 1999.
        Il giudice per le indagini prelimininari: De Gartano
01C0172