P. Q. M. Visto l'art. 129 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti dell'imputato Lanzarini Pietro in ordine al capo "A" dell'imputazione in quanto non piu' previsto dalla legge come reato; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa e relativa al contrasto tra le noma di cui all'art. 29, commi 3 e 5, della legge n. 81/1993 in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale; Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Bologna, addi' 18 agosto 1999. Il giudice per le indagini prelimininari: De Gartano 01C0172