P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la
  rilevanza   e  la  non  manifesta  infondatezza  della  prospettata
  questione  di  legittimita'  costituzionale,  ordina la sospensione
  dell'ulteriore  corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato
  in  epigrafe  e  deferisce alla Corte costituzionale la definizione
  della  costituzionalita'  dell'art. 120,  comma 1, e dell'art. 130,
  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992,
  n. 285,  nella parte in cui prescrivono che non possono ottenere la
  patente  di guida coloro che "sono stati" sottoposti alle misure di
  prevenzione  di  cui  alla  legge  27  dicembre  1956, n. 1423 come
  sostituita  dalla  legge 3 agosto 1988, n. 327 - e conseguentemente
  che  agli  stessi  soggetti  debba  essere revocato il documento di
  abilitazione  alla  guida - in relazione agli artt. 76, 3 e 4 della
  Carta costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
  notificata  alle  parti  in causa e al Presidente del Consiglio dei
  ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
  Senato della Repubblica.
        Cosi'  deciso  in  Lecce  nella  camera  di  consiglio del 27
  settembre 2000.
                        Il Presidente: Pasca
                                             L'estensore: Martino
01c0176