P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita' dell'art. 120, comma 1, e dell'art. 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prescrivono che non possono ottenere la patente di guida coloro che "sono stati" sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 - e conseguentemente che agli stessi soggetti debba essere revocato il documento di abilitazione alla guida - in relazione agli artt. 76, 3 e 4 della Carta costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce nella camera di consiglio del 27 settembre 2000. Il Presidente: Pasca L'estensore: Martino 01c0176