P. Q. M.
    Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948 e la legge 11 marzo
1953 n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 65  d.P.R.  29 settembre 1973
n. 602  come  modificato  dal decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669 e
convertito  in legge 28 febbraio 1997 n. 30 in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede che il titolo di
proprieta'  opposto dal terzo avverso la pretesa creditoria dell'Ente
impositore  debba  avere  data certa anteriore non al pignoramento ma
all'anno  cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo e dal quale il
pignoramento deriva;
    Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidente
delle due Camere del Parlamento.
        Forli', addi' 21 novembre 2000.
                        Il giudice: Iuzzolino
01c0215