P. Q. M. Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948 e la legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669 e convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede che il titolo di proprieta' opposto dal terzo avverso la pretesa creditoria dell'Ente impositore debba avere data certa anteriore non al pignoramento ma all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo e dal quale il pignoramento deriva; Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidente delle due Camere del Parlamento. Forli', addi' 21 novembre 2000. Il giudice: Iuzzolino 01c0215