P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione   di   legittimita'   costituzionale,  sollevata  dal  p.m,
dell'art. 511,  comma  2,  del  c.p.p., cosi' come interpretato dalle
sezioni  unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1
-  ric.  Iannasso),  in  relazione  agli  artt. 3,  25  e  101  della
Costituzione,  dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento".
    Vista  l'ordinanza  n. 307 dell'11 luglio 2000 (dep. il 19 luglio
2000)  con  cui  la  Corte costituzionale ha disposto la restituzione
degli atti al tribunale di Asti per un nuovo esame della questione in
quanto  la  stessa  "investe  il  principio del contraddittorio nella
formazione   della   prova,   la   cui   disciplina,  successivamente
all'ordinanza   di  rimessione,  e'  stata  oggetto  delle  modifiche
introdotte nell'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre
1999,  n. 2  (inserimento  dei principi del giusto processo nell'art.
111 della Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme transitorie
contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2000 n. 2 (Disposizioni urgenti
per  l'attuazione  dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre
1999  n. 2  in materia di giusto processo), convertito dalla legge 25
febbraio 2000 n. 35".
    Sentiti,  all'odierna  udienza,  il  p.m.  e la difesa che hanno,
rispettivamente,   insistito  nella  eccezione  di  costituzionalita'
evidenziando   l'ulteriore   profilo  della  ragionevole  durata  del
processo  e  chiesto una declaratoria di manifesta infondatezza della
questione;
    Ritenuto   che   anche   alla  luce  delle  modifiche  introdotte
nell'art. 111  della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del
1999  la  questione  gia'  sollevata  da  questo  ufficio  in data 24
settembre  1999  sia,  oltre  che rilevante (vedi sopra), tuttora non
manifestamente   infondata   in   quanto   nel   caso  di  specie  le
testimonianze   contenute   nei   pp.vv.   di   udienza   sono  state
pacificamente  assunte  in  dibattimento  e quindi nella pienezza del
contraddittorio  tra  le  parti;  come  gia'  evidenziato  nel  corpo
dell'ordinanza   di   rimessione,   a   parere  dello  scrivente,  e'
ininfluente  che  le  prove  in  questione  siano state assunte da un
giudice  -  persona fisica diversa da quello che, mediante "semplice"
lettura  (laddove  la richiesta di nuovo esame del teste gia' escusso
avanzata   dalla  difesa  sia  valutata  dal  giudice  manifestamente
superflua  ex art. 190 c.p.p.), le fara' proprie e le utilizzera' per
la   decisione.   Ne   consegue   che   resta  ferma  la  censura  di
costituzionalita'  all'art.  511,  comma 2, del c.p.p. nella parte in
cui, secondo la riferita interpretazione delle sezioni unite, prevede
che  il  giudice,  a  fronte  di una istanza di parte con la quale si
chiede  la  rinnovazione  dell'esame dei testimoni gia' escussi nello
stesso  procedimento davanti a giudice - persona fisica diversa, deve
disporre la ripetizione degli atti gia' compiuti non potendo valutare
la   irrilevanza  o  manifesta  superfluita'  del  mezzo  istruttorio
richiesto.  Anzi,  come  lucidamente evidenziato dal p.m. all'odierna
udienza, il "diritto vivente" della Corte di cassazione (va rimarcato
che  tutte  le  sentenze  delle  sezioni semplici della suprema Corte
successive  alla  sentenza  delle sezioni unite che qui si critica si
sono  uniformate  al principio di diritto affermato da quest'ultima),
imponendo  in  via assoluta la ripetizione degli atti gia' compiuti e
legittimamente  inseriti  nel  fascicolo  del dibattimento si pone in
contrasto   con   il   principio,   pure   introdotto  dalla  novella
costituzionale  n. 2/1999  nell'art.  111  della  Costituzione, della
"ragionevole  durata"  del  processo in quanto comporta come evidente
conseguenza   l'ingiustificata  dilatazione  dei  tempi  processuali,
circostanza quest'ultima che inevitabilmente inciderebbe, nel caso di
specie,  sulla  memoria  dei  dichiaranti  a tutto discapito del buon
funzionamento  del  diritto  alla  prova;      Ritenuto pertanto che,
riesaminata la questione, deve nuovamente eccepirsi la illegittimita'
costituzionale   dell'art. 511,  comma  2,  del  c.p.p.,  cosi'  come
interpretato  dal  "diritto vivente" della Corte di cassazione, negli
stessi  termini  di cui alla precedente ordinanza sopra integralmente
riportata  con  l'ulteriore  precisazione che tale interpretazione si
pone  in  contrasto  anche  con  il  principio  costituzionale  della
ragionevole  durata del processo formalizzato nell'art. 111, comma 2,
della Costituzione;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione   di   legittimita'  costituzionale,  sollevata  dal  p.m.,
dell'art. 511,  comma  2,  del  c.p.p., cosi' come interpretato dalle
sezioni  unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1
-  ric.  Iannasso),  in  relazione  agli artt. 3, 25, 101 e 111 della
Costituzione,  dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Asti, addi' 13 novembre 2000.
                         Il giudice: Manotti
01c0216