IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. 7085/1999 vertente tra Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore, con gli avv.ti Carlo A. Pedemonte e Marcello Sannuto, attrice-opponente; Contro Farmafactoring S.p.a., in persona del direttore generale dott. Antonio Iantosca, con gli avv.ti Marisa Meroni e Salvatore Rizza, convenuta-opposta. Rilevato che il pretore di Milano, con decreto del 4 maggio 1999, ingiungeva alla U.S.L. GE/13 - gestione liquidatoria - istituita dalla Regione Liguria, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, e per essa anche alla predetta Regione, in persona del Presidente pro tempore della Giunta in carica, il pagamento in favore della Farmafactoring S.p.a., quale procuratrice generale della Glaxo Wellcome S.p.a., della somma di " 19.065.314, oltre agli interessi per il mancato adempimento di forniture di prodotti sanitari e farmaceutici; che la Regione Liguria, con atto di citazione in opposizione notificato in data 1 luglio 1999, si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di nullita' o la revoca del decreto ingiuntivo opposto e deducendo la incompetenza territoriale del giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del credito azionato; che, nella comparsa conclusionale del 28 ottobre 2000, la Regione Liguria affermava la applicabilita' alla vicenda in esame del disposto dell' art. 2 della legge Regionale 24 marzo 2000, n. 26, al fine di far dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva; che, nella memoria di replica del 20 novembre 2000, la Farmafactoring S.p.a. rilevava la incostituzionalita' della normativa invocata da controparte e ne chiedeva la disapplicazione; O s s e r v a I. - La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 6, per violazione dell'art. 117 Costituzione, nella parte in cui individua nelle aziende sanitarie nazionali istituite con d.lgs. n. 502/1992 i soggetti passivi delle obbligazioni incombenti sulle gestioni liquidatorie, deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata, laddove prevede una disciplina in violazione dei princi'pi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia sanitaria dall'art. 6 della legge 724/1994. II. - La questione e' sicuramente rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, dovendosi applicare l'art. 2 della legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 6, ancorche' sopravvenuto in corso di giudizio, al fine di individuare il soggetto passivo delle obbligazioni ivi dedotte. Le forniture sanitarie e farmaceutiche effettuate dalla Glaxo Wellcome S.p.a. alla U.S.L. GE/13 devono, infatti, ritenersi indubitabilmente assoggettate alla normativa in questione, posto che sono state effettuate nel corso del 1993 e, quindi, anteriormente all'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, stabilito dall'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ne' puo' opinarsi diversamente in base alla fase processuale in cui e' sopravvenuta tale normativa, posto che imprescindibili esigenze di economia processuale consentono la deducibilita' dello ius superveniens sino al momento della precisazione delle conclusioni, a prescindere dalle decadenza maturate in ordine ai poteri assertivi delle parti, anche nel rito delineato dalla novella 353/1990 e dalle sue successive modificazioni. III. - Posto che la questione in esame investe il rapporto tra norme statali di principio e legislazione regionale, non puo' prescindersi, ai fini della verifica della sua non manifesta infondatezza, da un adeguato chiarimento della complessa vicenda legislativa che ha riguardato, sia sul versante statale, sia sul versante regionale, il processo di ristrutturazione del servizio sanitario nazionale avviato con il decreto legislativo n. 502 del 1992. Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (modificato successivamente con d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), nel prevedere l'istituzione delle aziende unita' sanitarie locali (art. 2) e di alcune aziende ospedaliere (art. 4), dotandole di personalita' giuridica pubblica e di piena autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (comma 1), ha demandato alle Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, la regolamentazione legislativa delle modalita' organizzative delle nuove strutture sanitarie (comma 5), stabilendo, altresi', i criteri per la disciplina del finanziamento (lett. d) e l'individuazione dei criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie locali e unita' socio-sanitarie locali (lett. c). L'art. 6 della legge 724/1994 ha, inoltre, statuito che "in nessun caso e' consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali" e prevedendo, a tal fine, che le regioni disponessero apposite "gestioni a stralcio", con conseguente individuazione dell'ufficio responsabile delle medesime. L'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha inoltre disposto che per l'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni dovevano attribuire ai direttori generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende e la trasformazione della "gestioni a stralcio", di cui all'art. 6, comma 1, della legge 724/1994, in "gestioni liquidatorie", le cui risultanze, relative all'accertamento della predetta situazione debitoria, dovevano essere presentate, entro tre mesi, "ai competenti organi regionali". La consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimita' (Cassazione civile sez. un., 6 marzo 1997, n. 1989, in Foro it., 1997, I, 1403, cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 1998, n. 9911, in Corr.Giur., 1999, p.335) ha individuato nelle Regioni, tramite le c.d. gestioni liquidative, i successori ex lege delle soppresse UU. SS.LL., ritenendole passivamente legittimate nei relativi giudizi ex art. 111 c.p.c. In questa cornice legislativa statale la Regione Liguria con Legge del 24 marzo 2000, n. 26 "Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995 n. 549" ha disposto all'art. 1 la cessazione delle gestioni liquidatorie dalla data della entrata in vigore della citata legge. All'art. 2 (rapporti residui e giudizi pendenti) ha, inoltre, statuito che "Tutti i rapporti giuridici gia' facenti capo alle Unita' Sanitarie locali, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IST e Istituto Giannina Gaslini) e agli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale), operanti nella Regione Liguria, ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, s'intendono di diritto trasferiti in capo alle Aziende Unita' Sanitarie Locali o alle Aziende ospedaliere istituite con legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993) nonche' agli Istituti ed enti sopraindicati, ai quali restano attribuite la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti". Tale disposizione pare, invero, integrare una violazione dell'art. 117 della Costituzione esorbitando dai limiti dei princi'pi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia sanitaria enunciati dall'art. 6, comma 1, della legge 724/1994. La Corte costituzionale, nel precisare il rapporto esistente tra il citato art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e la legislazione regionale in materia, ha affermato che la disposizione predetta rappresenta un "intervento eccezionale e temporaneo, in un quadro finanziario di emergenza", che va "inserito in un'azione complessiva, a carattere generalizzato, volta a contenere il disavanzo pubblico" (sentenza n. 416 del 1995), mediante misure che, con specifico riferimento alla spesa sanitaria, incidono su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale e ordinario (sentenze nn. 222 del 1994 e 357 del 1993). La norma in esame e', pertanto, una disposizione, che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, e' da considerare, per la finalita' perseguita, in "rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione" con le norme-principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria locale (sentenza C. Cost. n. 355 del 1993, nonche' sentenza C. Cost. n. 89 del 2000), cosi' da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i "debiti" ed i "crediti" delle soppresse unita' sanitarie locali. Il carattere inderogabile e tassativo della previsione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e', peraltro, desumibile dalla sua formulazione letterale ("in nessun caso" e ne' direttamente, ne' indirettamente") e dalla sua interpretazione sistematica. L'obbligo di uniformarsi al principio in questione e', infatti, espressamente ribadito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il quale impone alle Regioni di esercitare le proprie funzioni legislative in materia sanitaria "nel rispetto dei princi'pi stabiliti dalle leggi nazionali", e dall'art. 3, comma 5, del medesimo decreto, il quale demanda alle regioni, "nell'ambito della propria competenza", la fissazione dei criteri per la definizione dei rapporti giuridici facenti capo alle soppresse unita' sanitarie locali. L'art. 2 della legge della Regione Liguria del 24 marzo 2000, n. 26, nel trasferire "di diritto" tutti i rapporti giuridici facenti capo alle gestioni liquidatorie, "ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado" pare, pertanto, porsi in insanabile contrasto con il "principio fondamentale della legislazione nazionale in materia sanitaria", per il quale "in nessun caso", "ne' direttamente, ne' indirettamente", le Regioni possono far gravare sulle aziende sanitarie locali i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie locali. Deve, inoltre, rilevarsi che la Suprema Corte ha recentemente disatteso con sentenza n. 89 del 2000 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50 (Riduzione del numero e rideterminazione degli ambiti territoriali delle uu.ss.ll., in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e dell'art. 49, comma 1, della legge della Regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 27 (Riordino del servizio sanitario regionale), nella parte in cui individuano nelle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992 i soggetti passivi delle obbligazioni sorte a carico delle soppresse unita' sanitarie locali. La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che se, da un lato "i censurati artt. 4 della legge n. 50 del 1994 e 49 della legge n. 27 del 1996 hanno stabilito che le nuove aziende sanitarie subentrano nei procedimenti amministrativi e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unita' sanitarie locali, ... e' altrettanto vero, dall'altro lato, che l'art. 59 della legge n. 34 del 1995 - il cui disposto trova conferma nell'art. 6, comma 10, della citata legge n. 27 - ha previsto, proprio in attuazione dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994, un regime speciale per tutti i rapporti di debito e di credito risultanti alla fine del 1994 e facenti capo alle soppresse unita' sanitarie locali; regime che si concretizza non solo nella istituzione di una cosiddetta "gestione a stralcio" o liquidatoria, ma soprattutto nella separata rilevazione dei predetti rapporti nei capitoli di bilancio, la quale doveva appunto "garantire la non interferenza economico-finanziaria della pregressa gestione sulla gestione corrente della nuova Azienda Sanitaria USL". La Corte costituzionale ha, pertanto, ritenuto legittime le norme emanate dalla Regione Basilicata nella parte in cui individuano nelle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992 i soggetti passivi delle obbligazioni sorte a carico delle soppresse unita' sanitarie locali, esclusivamente in quanto le medesime norme istituiscono, al contempo, un modello di "gestione separata" di tali rapporti all'interno di un patrimonio che pure sicuramente fa capo ad uno stesso soggetto (la azienda sanitaria). Le disposizioni della Regione Liguria censurate non hanno invece introdotto, rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle soppresse unita' sanitarie locali, alcun meccanismo particolare di gestione distinta e di contabilita' separata, tale da consentire alle aziende unita' sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, cosi' da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilita' delle stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti debiti delle preesistenti unita' sanitarie locali (cfr., sul punto, C. Cost. 89/2000). La legge 26/2000 delle Regione Liguria all'art. 2 trasferisce, infatti, di diritto tutti i rapporti giuridici, ancorche' litigiosi, di spettanza delle gestioni liquidatorie alle ASL, accollando integralmente alle stesse i relativi oneri, senza prevedere alcuna forma di "gestione separata degli stessi". Il secondo comma dell'art. 2 di detta legge, del resto, significativamente sancisce che "In ogni caso, nessun onere finanziario puo' gravare sulle Aziende, Istituti ed Enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori o sopravvenute", contemplando esclusivamente gli oneri finanziari relativi ad ulteriori sopravvenienze e non gia' ai rapporti giuridici litigiosi quale quello in contestazione nel presente giudizio. Ne', opinando diversamente puo' invocarsi il regime della "copertura finanziaria" disciplinato dall'art. 3 l.cit., posto che, nel far riferimento al solo anno finanziario 2000, individua una copertura finanziaria temporanea e destinata ad esaurirsi, a fronte della definitivita' e della universalita' del fenomeno successorio disposto dall'art. 1 della legge 26/2000 delle Regione Liguria. Tale articolo, inoltre, non prevede alcun "meccanismo di gestioni distinte e contabilita' separate" (cfr, sul punto, C. Cost. 89 del 2000), avvalorando ulteriormente la tesi della integrale confusione tra le masse patrimoniali delle disciolte gestioni liquidatorie e delle ASL. L'art. 4 (controllo di competenza regionale) della legge in questione, da ultimo, nel disciplinare il controllo regionale sulle risorse finanziarie attribuite agli enti subentranti e (comma 1) nel prevedere la trasmissione semestrale alla Regione del rendiconto delle posizioni debitorie (comma 2), non pare stabilire alcuna separata rilevazione dei debiti facenti capo alle disciolte gestioni liquidatorie, al fine di garantire "la non interferenza economico-finanziaria della pregressa gestione sulla gestione corrente della nuova Azienda Sanitaria USL" (cfr, sul punto, C. Cost. 89 del 2000).