P. Q. M. Visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 295 c.p.c.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 6 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995 n. 549), nella parte in cui individua nelle aziende sanitarie locali, istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992, i soggetti passivi delle obbligazioni sorte a carico delle disciolte gestioni liquidatorie, in violazione del principio fondamentale della legislazione statale in materia sanitaria enunciato dall'art. 6, comma 1, ultima parte, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed in assenza della previsione di meccanismi volti ad istituire gestioni distinte e contabilita' separate. Dispone la rimessione della causa sul ruolo e la sospensione del presente giudizio. Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata ai procuratori delle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale della Liguria nonche' comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Liguria. Milano, addi' 20 dicembre 2000. Il giudice: Apostoliti 01c0218