P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 23,  legge  11  marzo  1953, n. 87 e l'art. 295
c.p.c.;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto
con  l'art. 117  della  Costituzione,  la  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 2,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Liguria  24  marzo 2000, n. 6 (Estinzione delle gestioni liquidatorie
in  campo  sanitario  costituite  ai  sensi dell'articolo 2, comma 4,
della  legge  28  dicembre 1995 n. 549), nella parte in cui individua
nelle  aziende  sanitarie  locali,  istituite  a  norma  del  decreto
legislativo  n. 502  del  1992, i soggetti passivi delle obbligazioni
sorte  a  carico delle disciolte gestioni liquidatorie, in violazione
del  principio  fondamentale  della  legislazione  statale in materia
sanitaria  enunciato  dall'art. 6, comma 1, ultima parte, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 ed in assenza della previsione di meccanismi
volti ad istituire gestioni distinte e contabilita' separate.
    Dispone  la rimessione della causa sul ruolo e la sospensione del
presente giudizio.
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  ai procuratori delle parti in causa e al Presidente della
Giunta  Regionale  della Liguria nonche' comunicata al Presidente del
Consiglio Regionale della Liguria.
        Milano, addi' 20 dicembre 2000.
                       Il giudice: Apostoliti
01c0218