P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza e non manifesta infondatezza, sospende il
giudizio  in corso e solleva questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 126,  comma  7, C.d.S., come modificato dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui non esclude
l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per mesi due nel caso che il proprietario sia persona diversa
dal  trasgressore,  per  violazione  dell'articolo  25, secondo comma
della Costituzione.
    Dispone  che gli atti del procedimento siano trasmessi alla Corte
costituzionale e che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza
sia  notificata  alle  parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  nonche' comunicata al Presidente della Camera dei deputati
ed al Presidente del Senato della Repubblica.
        Legnago, addi' 18 dicembre 2000.
                     Il giudice di pace: Rindone
01c0222