P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, sospende il giudizio in corso e solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, C.d.S., come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui non esclude l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per mesi due nel caso che il proprietario sia persona diversa dal trasgressore, per violazione dell'articolo 25, secondo comma della Costituzione. Dispone che gli atti del procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale e che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Legnago, addi' 18 dicembre 2000. Il giudice di pace: Rindone 01c0222