LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la seguente sentenza sul ricorso n. 106/00 depositato
il  23  febbraio  2000 avverso S/RIF su I. rimb. n. IST. 30 settembre
1999 - IRAP, 1998;
    Contro  Ufficio  delle Entrate di Piacenza, proposto da: Bernardi
Stefano  residente  a Podenzano (PC) in frazione S. Polo, via Colombo
n. 4.
    Il  ricorrente  pone  a  base  del suo ricorso esclusivamente una
serie di rilievi di costituzionalita'.
    All'evidenza  rilevanti  nella  controversia,  nei  confronti del
tributo  di  cui  trattasi paiono alla Commissione non manifestamente
infondate  le  eccezioni  di  cui  infra,  sollevate  dalla  parte  o
d'ufficio.
    A.  -  Art.  2,  d.lgs.  n. 446/1997,  nel combinato disposto con
l'art.  3,  comma  1, lett. c), stesso d.lgs. Violazione dell'art. 53
della Costituzione in quanto l'imposta e' diretta a colpire una forma
di  capacita'  che non e' riscontrabile nelle professioni liberali (a
differenza  che nelle attivita' imprenditoriali). Al pari, violazione
(da  parte  della  stessa  norma,  e specificatamente - comunque - da
parte   della   seconda)  dell'art. 3  Cost.,  atteso  che  l'imposta
discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
    B.  -  Art. 4 precitato d.lgs. Violazione, sotto altri profili da
quello   sopraillustrato,   dell'art. 53   predetto,  atteso  che  il
contribuente  viene  sottoposto  a  imposizione  in  base  ad una sua
capacita'  economica  astratta  (ed  assurdamente  presupposta),  che
potrebbe anche rilevarsi meramente tale.
    C.  -  Art. 45, comma 3, precitato d.lgs. Violazione dell'art. 23
della  Costituzione  venendo l'acconto Irap a dipendere, in concreto,
da disposizioni di rango inferiore alla legge.
    D.  -  Art.  36 precitato d.lgs. Violazione, sotto nuovi profili,
degli  artt.  3 e 53 Cost., per il diretto collegamento stabilito fra
istituzione  del  tributo di cui trattasi e abolizione del contributo
al  Servizio  sanitario  nazionale,  con  conseguente spostamento del
relativo  carico da tutte le persone in precedenza incise ad una sola
categoria di contribuenti (pur non i soli - tra l'altro, e perdippiu'
- ad avvalersi del Servizio in questione).
    E.  -  Art.  1,  comma  2, piu' volte precitato d.lgs. Violazione
art. 3  Cost.  (sotto nuovo, concorrente, e pur autonomamente valido,
motivo)  per  la  stabilita  indetraibilita'  del  tributo,  sotto il
pretesto  (puramente  nominalistico,  mancando semplicemente la res!)
che   si   sia   in  presenza  di  imposta  reale,  con  aggravamento
dell'iniquita' del tributo medesimo.
    F. - D.lgs. medesimo, nel suo complesso. Violazione art. 76 Cost.
(pur,  da  ultimo,  costantemente  -  ed  altrettanto  impunemente  -
oltraggiato) atteso che - paradossalmente, e a non credere - la legge
delega (art. 3, comma 143, legge n. 662/1996) indicava al legislatore
delegato  di  ridurre il prelievo tributario complessivo gravante sul
lavoro  autonomo:  col  risultato  che  si  e'  fatto  esattamente il
contrario,  perche'  il  tributo  di  cui trattasi accresce invece (e
notevolmente) il carico tributario per i professionisti.