P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale, in relazione
all'art.  448  c.p.p.,  nella parte in cui non prevede che il giudice
dell'udienza   preliminare   possa  ritenere  infondato  il  dissenso
espresso  sulla  istanza di richiesta prevista dall'art. 444 c.p.p. e
pronunciare immediatamente sentenza;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale,    con    contestuale    sospensione   del   presente
procedimento;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  alle parti in causa non presenti, nonche' al Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ordina che la stessa sia comunicata anche ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento
        Cremona, addi' 9 gennaio 2001.
                         Il giudice: Beluzzi
01c0230