P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 448 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza preliminare possa ritenere infondato il dissenso espresso sulla istanza di richiesta prevista dall'art. 444 c.p.p. e pronunciare immediatamente sentenza; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione del presente procedimento; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa non presenti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina che la stessa sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento Cremona, addi' 9 gennaio 2001. Il giudice: Beluzzi 01c0230