LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente sentenza sull'appello R.G. Appelli 65/99 depositato il 15 gennaio 1999 avverso la sentenza n. 157/20/97 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova da Panni Giorgio, residente a Vernazza (La Spezia), in via Preteccia, 1, difeso da: Masnata Gianluigi, residente a Genova in via Bacigalupo, 4-15; controparte: Registro di Genova successioni; atti impugnati: Ist. rimborso - successione. Il sig. Aldo Trionfo deceduto in data 6 febbraio 1989 con testamento olografo ricevuto dal notaio Pierina Davia rep. 6468 e dallo stesso pubblicato in data 13 febbraio 1989 lasciava erede universale dei suoi beni il sig. Giorgio Panni. Nella denuncia di successione presentata all'ufficio in data 3 agosto 1989, n. 26/52741, veniva indicato un legato in capo alla sig.ra Renata Boccara consistente nella nuda proprieta' dell'immobile sito in Genova, via S. Vincenzo, 1/8, mentre al sig. Panni Giorgio veniva riconosciuto il diritto di abitazione per la durata di dieci anni. L'ufficio provvedeva quindi alla liquidazione dell'imposta di successione e INVIM per tale cespite ai sensi degli artt. 20, 23 del d.P.R. n. 637/1972, valutandolo alla stregua del diritto di usufrutto. Ritenendo tale liquidazione erronea e illegittima in considerazione del minor contenuto economico del diritto di abitazione nella specie, per di piu' limitato nel tempo, rispetto al diritto di usufrutto, il Panni chiedeva la riliquidazione del tributo e rimborso della maggior imposta versata. L'istanza presentata dal contribuente in data 17 ottobre 1992 veniva respinta dall'Ufficio di successioni di Genova con provvedimento n. 265 del 29 febbraio 1996. Impugnava il contribuente il provvedimento di cui sopra, alla Commissione tributaria provinciale di Genova con ricorso nel quale si contestava l'operato dell'ufficio che aveva equiparato il diritto di abitazione a quello di usufrutto, e uso, attribuendo al cespite in questione lo stesso valore, senza tener conto della differenza fra i suddetti diritti reali, diversi fra loro sia per carattere che per contenuto economico. Sosteneva ancora il contribuente che il diritto di abitazione e' una sottospecie del diritto d'uso, in quanto attribuisce soltanto il diritto di abitare l'immobile personalmente assieme ai propri famigliari escludendo la possibilita' di trarne altri utili per es. con la concessione a terzi, attribuito invece nell'usufrutto. Nella fattispecie inoltre il contribuente e' titolare di un diritto di abitazione per la durata di anni dieci. In conclusione il contribuente lamentando esservi una ingiustificata eguaglianza di trattamento tributario tra il diritto di abitazione e il diritto di usufrutto, sia se illimitati nel tempo, quanto se di durata predeterminata, prospettava l'incostituzionalita' della norma di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 637/1972 (ora art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 346/1990) per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. In particolare il valore del diritto di abitazione, sotto il profilo della tassabilita' ai fini dell'imposta di successione, ha un contenuto economico di molto inferiore rispetto al diritto di usufrutto: nella fattispecie il valore del diritto di usufrutto e' stato stimato in L. 183.422.500 mentre il diritto di abitazione a durata illimitata, sotto il profilo economico, ha un valore ridotto di 1/4 rispetto al diritto di usufrutto, e quindi corrispondente a circa L. 45.855.625. Se invece e' limitato nel tempo il suo valore e' ancora piu' ridotto rispetto a quello sopra indicato. Chiedeva pertanto alla Commissione adita di voler rimettere gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalita' dell'art. 20 del d.P.R. n. 637/1972, ora art. 14, lett. c), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per violazione e contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Nel merito, riconosciuto il diritto al rimborso della maggior imposta di successione versata, condannare la Direzione regionale per le entrate della Liguria al rimborso dell'imposta con gli interessi di legge e vinte le spese del giudizio. L'Ufficio si costituiva in giudizio, depositando note in controdeduzione, nelle quali si richiamava al tenore letterale dell'art. 20 del d.P.R. n. 637/1972 che equipara sotto l'aspetto fiscale il diritto di abitazione sia al diritto di usufrutto che al diritto d'uso e prevede che l'importo deve essere determinato ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 637/1972. Contestava l'affermazione del contribuente che il valore del diritto di abitazione, per pacifica indicazione dell'economia, vale circa 1/4 del diritto di usufrutto confermando la legittimita' della liquidazione effettuata dall'Ufficio sulla base delle suddette norme di legge in materia fiscale. Chiedeva infine il rigetto del ricorso e la condanna del contribuente alle spese. La Commissione tributaria provinciale emetteva sentenza con la quale respingeva il ricorso, compensando le spese del giudizio. Impugna la sentenza il contribuente, con ricorso, nel quale ribadendo le tesi gia' esposte in primo grado, chiede in riforma della sentenza impugnata in via preliminare dichiararsi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 20 del d.P.R. n. 637/1972, ora art. 14, lett. c), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per violazione e contrasti con gli artt. 3 e 53 della Costituzione e quindi rimettere gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio incidentale di costituzionalita'. Nel merito chiede dichiararsi e riconoscere il diritto dell'esponente al rimborso della maggior imposta di successione versata in relazione al limitato diritto di abitazione oltre interessi e vinte le spese del giudizio. L'Ufficio si costituisce depositando controdeduzioni nelle quali confermando i motivi gia' esposti in primo grado chiede il rigetto dell'appello con la condanna alle spese dei due gradi di giudizio. In data 15 ottobre 1999 il contribuente deposita istanza per la discussione della causa in pubblica udienza. All'udienza del 24 novembre 1999 verificata la regolarita' della notifica dell'istanza di trattazione in pubblica udienza, si procede alla discussione della causa, alla presenza soltanto del legale del contribuente, avv. Gianluigi Masnata, assente invece il rappresentante dell'Ufficio. Successivamente la causa viene trattenuta in decisione. Preliminarmente questa Commissione tributaria regionale, sull'istanza del contribuente in ricorso, dispone la riunione alla presente causa di quelle avanti il n. 68/99 e n. 67/99 in quanto riguardanti lo stesso oggetto, parziale rimborso dell'imposta di successione in morte di Cesare Aldo Trionfo - Denunce nn. 37/5270 - 26/5274 - 23/5392 e lo stesso contribuente. Passando all'esame del ricorso, questa Commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 637//2, ora art. 14, lett. c), del d.lgs. 30 ottobre 1990, n. 346. Sotto il profilo della rilevanza della questione ai fini della fattispecie puo' osservarsi che essa risulta condizionare l'effettivita' del rimborso richiesto. Invero, l'accoglimento della domanda di rimborso presentata dal contribuente risulta impossibile ove non si acceda preliminarmente ad un giudizio di costituzionalita' incentrato sulla rispondenza alla regola della capacita' contributiva manifestata, del cennato uniforme criterio di valutazione economica dei diversi diritti reali "minori", impropriamente contemplati unitariamente, senza distinzione alcuna, non solo quanto al loro contenuto, ma neppure quanto alla loro durata, non necessariamente coincidente con la durata della vita e/o esistenza del soggetto titolare del diritto reale stesso. In altre parole, essendo pacifico tanto nella legislazione positiva, quanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che i diritti reali "minori" sono diversi fra di loro, quanto alla loro rispettiva capacita' di ampliare i diritti e le facolta' del titolare, la richiesta della contemplazione di tali differenze di contenuto ai fini della corretta liquidazione di un tributo che abbia riguardo a tali diversita' sotto il profilo economico (espressione questa che si ricollega al principio della capacita' contributiva contenuto nella Costituzione della Repubblica, quale fondamentale criterio informatore delle leggi che disciplinano la tassazione in genere) sembra essere rilevante sia ai fini del riconoscimento della non corretta e/o eccessiva (come afferma il contribuente nella specie) tassazione, sia per la pronuncia della esistenza di un diritto al rimborso, altrimenti non consentito dal testo equalizzatore e parificatore della norma. Sotto il profilo della violazione dei principi costituzionali, la questione, ad avviso di questo giudice, pare non manifestamente infondata e sotto questi aspetti: 1) violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): l'art. 20 del d.P.R. n. 637/1972, ora art. 14 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non prevede alcuna differenza nel calcolo e nella liquidazione del tributo di successione fra i diritti di usufrutto, uso, abitazione attribuendo loro lo stesso valore imponibile, pur in presenza di evidenti provate e indiscutibili differenze di contenuto economico di questi diritti reali. Non vi e' dubbio che il diritto di usufrutto, secondo le norme del codice civile artt. 978-1020, ha un contenuto piu' ampio rispetto all'uso (art. 1021 c.c.) e all'abitazione (art. 1022). Questa differenza, appare vieppiu' rilevante sotto l'aspetto economico, laddove l'usufruttuario, in sintesi, puo' disporre della cosa, trarne i frutti, cedendo a terzi tutti i diritti, personali o reali di godimento in ordine al bene su cui grava l'usufrutto, mentre il diritto di abitazione attribuisce al suo titolare il solo diritto di abitare la casa assieme ai suoi famigliari, escludendo che questi possa, a differenza dell'usufruttuario, cedere ad altri il proprio diritto e finanche dare una destinazione diversa dall'abitazione personale dell'immobile. La differenza di contenuto economico del diritto in questione rispetto all'usufrutto non puo' non rilevare per la norma tributaria, costituendo la situazione economica reddituale la base sulla quale determinare l'imposizione. Nella fattispecie il diritto di abitazione del contribuente e' di durata decennale, quindi limitato nel tempo, e sicuramente di contenuto economico inferiore rispetto al diritto di usufrutto che limitato o illimitato nel tempo, ha di sicuro una valenza economica molto piu' rilevante. Queste situazioni differenti sia sul piano giuridico che sul piano economico necessitano di una norma tributaria che le consideri secondo la loro effettiva potenzialita' economica, liquidando l'imposta sulla base del valore reale del diritto; 2) l'art. 20 d.P.R. n. 637/1972, ora art. 14, lett. c), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, viola altresi' il principio di capacita' contributiva (art. 53 Cost.), espressione reale del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge sancita dall'art. 3 della Costituzione. Il presupposto di fatto del diritto di abitazione limitato nel tempo e' certamente diverso rispetto a quello dell'usufrutto. Di conseguenza il valore imponibile del primo e' certamente inferiore rispetto a quest'ultimo e la relativa imposta non puo' essere uguale per i due diritti; 3) sotto il profilo della violazione del principio della capacita' contributiva, non puo', con tutta evidenza, sottacersi che le vigenti disposizioni legislative che disciplinano il calcolo del valore dell'usufrutto, applicate nella specie, non contemplano affatto criteri di abbattimento e/o adeguamento e/o perequazione, utilizzabili nella ipotesi in cui, come nella specie e' assodato e pacifico, il diritto sia riconosciuto e attribuito per un tempo determinato anziche' usque ad mortem. Il rilievo vale, naturalmente, per tutti e tre i diritti reali minori di cui al codice civile, per nessuno dei quali e' stato dettato un criterio capace di determinare il valore economico di un diritto attribuito a tempo determinato, e la conseguente questione della necessita' di adeguare l'ordinamento tributario sul punto con una normativa rispettosa di manifestazioni di capacita' contributiva piu' limitata, appare, dunque, quanto mai necessaria, a nulla importando, come e' evidente, la possibile minor frequenza della ipotesi.