Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Contro: Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, nel conflitto di attribuzioni promosso con riguardo alla delibera n. 62 del 15 dicembre 2000 con cui il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la "proposta di istituzione del Parlamento della Liguria"; delibera che con il presente ricorso viene impugnata per violazione delle prerogative statali ai sensi degli artt. 1, 5, 55, 115 e 121 della Costituzione. 1. - Con la delibera in epigrafe il Consiglio regionale della Liguria ha approvato, a larga maggioranza, la proposta di istituzione del Parlamento della Liguria. 2. - Tale delibera si articola in due commi: il primo prevede l'affiancamento, in tutti gli atti dell'Assemblea regionale, alla intitolazione costituzionalmente prevista "Consiglio regionale della Liguria" quella: "Parlamento della Liguria". Il cambiamento della intitolazione, pur solo in via aggiuntiva, viola le prerogative statali costituzionalmente garantite, trascendendo, e non di poco, il momento meramente nominalistico. Nella vita pubblica istituzionale, infatti, il nomen iuris degli organi connota tipicamente le funzioni che a quegli organi sono attribuite. Cio' e' vero, in particolare, per il Parlamento, nome di antica tradizione, e che, da due secoli almeno a questa parte, identifica, nello stato moderno l'organo collegiale di carattere rappresentativo-politico mediante il quale il popolo, attraverso i suoi rappresentanti eletti, partecipa all'esercizio del potere per la formazione delle leggi e il controllo politico del governo. La intitolazione "Parlamento" assume, poi, particolare pregnanza nell'ordinamento costituzionale italiano, in cui e' esaltata la "centralita'" del Parlamento stesso come espressione della volonta' popolare. Se e' vero, infatti, che sarebbe inesatto attribuire ad esso la qualifica di organo del popolo, certo e' pero' che nel sistema italiano "le due Camere sono, fra gli organi costituzionali dello Stato, quelli piu' strettamente collegati col popolo e quelli in cui la volonta' popolare piu' immediatamente ed efficacemente si esprime. E, poiche' il popolo e' sovrano, ne deriva che il Parlamento occupa, nella complessiva struttura dello Stato, una posizione prevalente, in cui si riflette la sovranita' che esso rappresenta" (M. Mazziotti di Celso, in E. d. D., Parlamento [funzioni], 760). Per contrapposto, la locuzione "Consiglio regionale", adottata dalla Costituzione per designare l'organo rappresentativo della regione ed ancora di recente ribadita dalla novella costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, appare indicativa del regime di autonomia di cui gode la regione stessa; regime che, per quanto dilatato, non potra' mai assurgere alle dimensioni della sovranita'. In definitiva e per concludere sul punto sembra che la regione Liguria, intitolando il proprio organo rappresentativo con lo stesso appellativo spettante alle Camere, si arroghi la titolarita' di una sovranita' che, a Costituzione invariata, spetta soltanto alla Repubblica, una ed indivisibile (e, a tutt'oggi, indivisa). 3 - Con il secondo comma del provvedimento impugnato, sulla base delle premesse (e quindi anche della premessa nominalistica di intitolazione sopra denunciata) viene, poi, deliberato di assumere i principi in esse premesse contenuti "quali linee di indirizzo da trasmettere alla Commissione Speciale per lo Statuto e per la legge elettorale affinche' quest'ultima possa procedere agli adempimenti necessari a consentire che gli stessi possano essere compiutamente attuati in sede di elaborazione del nuovo Statuto regionale". Sembra agevole poter leggere in tale locuzione il preannuncio di un nuovo Statuto regionale atto a trasformare l'autonomia in sovranita': preannuncio piu' che rafforzato dalla intitolazione della delibera de qua alla "Istituzione del Parlamento della Liguria". Tale risultato, ovviamente, non e' realizzabile nell'attuale quadro costituzionale che contempla una Repubblica unitaria e non federale ma la relativa previsione, anche se di valenza puramente ottativa, lede le prerogative dello Stato sovrano.