IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 74/1996 R.G. NR e n. 11573/2000 R.G. GIP cartaceo a carico di Capoccia Raffaele, Morteo Gianluca, Mazzotta Renato, Capoccia Francesco, Martina Antonio, Passabi' Pasquale e Carico Claudio, ha emesso la seguente ordinanza. Premesso in fatto Che il p.m. in sede, con atto del 25 settembre 1999 chiedeva disporsi il rinvio a giudizio di: 1) Capoccia Raffaele nato l'8 giugno 1940 a Lecce; 2) Mazzotta Renato nato il 6 novembre 1943 a Lecce; 3) Capoccia Francesco nato il 16 luglio 1967 a Lecce; 4) Elia Poinpilio nato il 22 novembre 1950 a Squinzano; 5) Greco Salvatore nato il 20 settembre 1964 a Lecce; 6) Castelluzzo Francesco nato il 27 gennaio 1948 a Campi Salentina; 7) De Pascalis Gianfranco nato il 5 gennaio 1961 a Lecce; 8) Cavone Giuseppe nato il 12 ottobre 1962 a Melendugno; 9) Capone Vito nato l'11 dicembre 1946 a Castri' di Lecce; 10) De Pascalis Luciano nato il 9 dicembre 1957 a Lizzanello; 11) Castelluzzo Giampaolo nato il 13 luglio 1964 a Lecce; 12) Spennato Vittorio nato il 10 dicembre 1954 a Lecce; 13) Martina Antonio nato il 12 novembre 1955 a Lecce; 14) Bokaj Kliton nato il 12 marzo 1971 a Valona; 15) Bevilacqua Antonio Giuseppe nato l'8 gennaio 1968 a Cavallino; 16) Salerno Franco nato il 5 aprile 1963 a Lecce; 17) Sparapane Piero nato il 28 giugno 1972 a Lecce; 18) Rizzello Fernando nato il 25 febbraio 1952 a Gallipoli; 19) Calogiuri Cosimo nato il 30 gennaio 1973 a Cavallino; 20) Bagorda Ignazio nato il 28 agosto 1961 a Fasano; 21) De Pasquale Amedeo nato il 13 novembre 1961 a Lecce; 22) De Salvatore Gaetano nato il 3 agosto 1938 a Lecce; 23) Carico Claudio nato il 16 marzo 1966 a Lecce; 24) Minafro Antonio nato il 22 maggio 1946 a Lecce; 25) Bene Antonio nato il 30 dicembre 1962 a Lecce; 26) Morleo Giuseppe nato l'8 febbraio 1968 ad Erchie; 27) Passabi' Pasquale nato il 7 aprile 1966 a Lizzanello; 28) Castelluzzo Salvatore nato il 18 maggio 1950 a Gallipoli; 29) Ponzetta Cristian nato il 15 settembre 1971 a Lecce; 30) Metrangolo Silvano nato il 21 gennaio 1966 a Lecce; 31) Saponaro Cipriano nato il 13 dicemre 1955 a San Pietro in Lama; 32) Morteo Gianluca nato il 16 febbraio 1973 a Lecce; 33) Lamhamdi Brahim nato il 1o gennaio 1965 in Marocco; 34) De Luca Andrea nato il 9 settembre 1967 a San Cesario; 35) Cantafio Vincenzo nato il 13 aprile 1964 a La Spezia; 36) Mazzeo Silvio nato il 19 febbraio 1973 a Lecce; 37) Ricchello Antonio nato il 2 gennaio 1937 ad Ugento; 38) Rizzato Mario nato il 1o settembre 1944 a Lecce; Imputati: A) del delitto di cui all'art. 416 c.p. per essersi associati fra loro al fine di compiere una serie di delitti di importazione, acquisto e cessione di T.L.E. di contrabbando, assumendo Capoccia Raffaele, Mazzotta, Capoccia Francesco, Elia, Greco, ruolo e compiti organizzativi, avendo disponibilita' di mezzi economici e impartendo le direttive circa la distribuzione dei tabacchi ai "minutanti" - come da loro stessi collocati nelle diverse aree della citta' di Lecce e provincia -, tenuti a rendere il conto a tutti loro delle cessioni effettuate, per il tramite di quanti provvedevano al fornimento della merce quali: Castelluzzo, De Pascalis Gianftanco, Cavone, Capone, De Pascalis Luciano, Castelluzzo Giampaolo, Spennato, Mattina; B) del delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p., 2, legge n. 50/1994, 292 e ss. d.P.R. n. 43/1973 e successive modificazioni, perche', in concorso fra loro, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cedevano a terzi quantitativi imprecisati di T.L.E. in quantita' superiore a quindici chilogrammi, introdotti nel territorio nazionale in violazione delle leggi vigenti e senza il pagamento dei diritti di confine; C) della contravvenzione di cui agli artt. 81 e 110 c.p., 1 e 70, d.P.R. n. 633/1972 perche', in concorso fra loro e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, omettevano il pagamento dell'I.V.A. su un quantitativo imprecisato di T.L.E. di contrabbando. Lecce, fino al mese di aprile 1996; che il procedimento veniva assegnato a questo giudice remittente, che con decreto del 14 febbraio 2000 fissava l'udienza preliminare per il 29 marzo 2000, all'esito della quale disponeva il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, ad eccezione di Capoccia Raffaele, Morteo Gianluca, Mazzotta Renato, Capoccia Francesco, Martina Antonio, Passabi' Pasquale e Carico Oronzo, nei riguardi dei quali, avendo essi chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, ordinava la separazione del processo con formazione di autonomo fascicolo contrassegnato con i numeri in epigrafe indicati; che il suddetto fascicolo separato veniva chiamato alla medesima udienza del29 marzo 2000 dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli altri coimputati; che, subito dopo la costituzione delle parti questo giudice avanzava richiesta di astensione al presidente del tribunale evidenziando che egli doveva ritenersi incompatibile per l'attivita' di giudizio, avendo disposto il rinvio a giudizio nei confronti degli altri coimputati dei medesimi fatti ed avendo quindi implicitamente valutato anche la posizione degli imputati che avevano richiesto di essere giudicati ai sensi dell'art. 442 c.p.p.; che dopo alterne vicende, il presidente del tribunale, con decreto del 22 luglio 2000 rigettava la richiesta di astensione avanzata da questo giudice evidenziando testualmente "... ritenuto che non ricorre la causa di incompatibilita' dedotta dal g.i.p. dr. Manzo in relazione al disposto di cui all'art. 34, comma 2, c.p.p., in quanto tale fattispecie contempla - tra le altre - l'ipotesi del giudice che abbia emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, il quale non puo' - percio' - partecipare al giudizio nella successiva fase dibattimentale, ossia una diversa ipotesi da quella invocata dal dr. Manzo, nessuna incompatibilita' dovendosi ravvisare, in capo a quel giudice che, avendo ordinato il rinvio a giudizio di alcuni imputati, sia chiamato a decidere nei confronti di altri coimputati i quali abbiano chiesto ed ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato, com'e' avvenuto nel caso in esame. Ritenuto che siffatta interpretazione appare conforme all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nell'ordinanza 20-26 maggio 1998 (di manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art 34, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) secondo cui - premesso che la disciplina dell'incompatibilita' del giudice mira ad evitare che l'attivita' di "giudizio , cioe' di valutazione nel merito della causa sia, o appaia, pregiudicata da precedenti valutazioni della medesima natura compiute dallo stesso giudice - la configurazione dell'udienza preliminare esclude che in essa possa ravvisarsi una funzione di "giudizio poiche' l'apprezzamento del giudice in detta udienza, e in vista del decreto che dispone il giudizio, non si sviluppa secondo un canone sia pure prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di deliberare se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento". Ritenuto in diritto Che le argomentazioni del presidente del tribunale non appaiono condivisibili a seguito delle notevoli innovazioni legislative - anche di natura costituzionale - intervenute dopo l'ordinanza della Corte costituzionale citata. Va al riguardo anzitutto osservato che la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha introdotto il c.d. principio di costituzionalizzazione della terzieta' del giudice secondo cui "ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parita', derivanti a un giudice terzo ed imparziale". Tale canone costituzionale ha sovvertito quasi tutta la precedente giurisprudenza, anche della Corte costituzionale, essendo divenuta l'esigenza della terzieta' del giudice molto piu' incisiva e penetrante e, comunque, non piu' soggetta al "distinguo" introdotto dalla precedente produzione giurisprudenziale. Essa costituisce un valore assoluto irrinunciabile. D'altra parte, nel caso di specie, non puo' non evidenziarsi che l'art. 425 c.p.p. nella vigente riformulazione effettuata con legge 16 dicembre 1999 n. 479, ha reso molto piu' incisive e penetranti le valutazioni di merito da compiersi dal giudice dell'udienza preliminare, come si evince dal terzo comma della norma, che ha, in sostanza, attribuito al g.u.p. i poteri del giudice della fase del giudizio previsti dall'art. 530, secondo comma, c.p.p. Tali innovazioni legislative hanno radicalmente trasformato l'istituto dell'udienza preliminare richiedendo ormai al giudice anche un'attivita' di giudizio, sia pure in negativo, prima di emettere il decreto che dispone il giudizio, che, in tal modo, non puo' piu' essere ritenuto mero atto di impulso processuale, ma il compendio di un'intensa e puntuale attivita' di giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono non puo' che dubitarsi della attuale legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice dell'udienza preliminare che abbia emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di coimputati del medesimo fatto reato e che abbia, dunque implicitamente valutato anche la posizione degli altri imputati che abbiano richiesto l'accesso a riti alternativi, ad esercitare attivita' di giudizio, (sia pure abbreviato) nei confronti di questi ultimi. La mancanza di previsione dell'incompatibilita' del giudice in tali casi, in adeguamento alla produzione legislativa intervenuta successivamente alla formulazione originaria della norma denunciata, fa si' che essa confligga sia con l'art. 111, secondo comma, Cost., sia con l'art. 24 della Costituzione - essendo evidente che il giudizio celebrato dal giudice non imparziale viola il diritto di difesa dell'imputato - sia con l'art. 25 della Costituzione in tema di giudice naturale precostituito per legge. La questione, pertanto, non appare manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini della celebrazione del giudizio abbreviato, venendo in considerazione le condizioni di capacita' del giudice.