Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 27 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Caltanissetta e, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Cagliari, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0360