P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 quarto comma del d.-l. 7 novembre 1981 n. 632 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1981 n. 767, in relazione agli artt. 3 e 38, quarto comma, Cost., nella parte in cui non prevede corrispettivo in favore delle Casse, e del successore ex lege I.P.Se.Ma., per il vincolo alla destinazione in uso all'assistenza sanitaria erogata al personale navigante dagli uffici del Ministero della sanita' degli immobili gia' appartenenti alle gestioni previdenziali delle Casse stesse; Dispone la sospensione del procedimento in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di legittimita' ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma nella c.d.c. della I sez.civ. il 22 gennaio 2001. Il Presidente: Reale Il consigliere relatore: Macioce 01C0432