P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 1  quarto  comma  del  d.-l.
7 novembre  1981  n. 632  convertito  con  modificazioni  nella legge
22 dicembre  1981  n. 767,  in  relazione  agli  artt. 3 e 38, quarto
comma,  Cost., nella parte in cui non prevede corrispettivo in favore
delle Casse, e del successore ex lege I.P.Se.Ma., per il vincolo alla
destinazione  in  uso  all'assistenza  sanitaria erogata al personale
navigante  dagli  uffici  del  Ministero della sanita' degli immobili
gia' appartenenti alle gestioni previdenziali delle Casse stesse;
    Dispone  la  sospensione  del  procedimento in corso ed ordina la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata
alle  parti  del  giudizio  di  legittimita'  ed  al  Presidente  del
Consiglio  dei ministri e che essa venga comunicata al Presidente del
Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
        Cosi'  deciso  in  Roma  nella  c.d.c.  della  I  sez.civ. il
22 gennaio 2001.
                        Il Presidente: Reale
                  Il consigliere relatore: Macioce
01C0432