P. Q. M. Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini della pronuncia sulla domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 3, 97 e 107, penultimo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186, e della correlativa tab. A allegata alla legge, nelle parti in cui pone su piani distinti le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di tribunale amministrativo regionale, con separate dotazioni organiche numericamente differenziate, conseguentemente impedendone, pur in presenza di una loro equiordinazione formale, la reciproca reversibilita' delle relative funzioni. Sospende il giudizio sul procedimento cautelare e dispone la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2001. Il Presidente: Giallombardo Il consigliere estensore: Giamportone 01c0433