P. Q. M.
    Visto  l'art. 23,  terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata, ai fini della
pronuncia  sulla domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato,  in  relazione  agli  artt. 3,  97 e 107, penultimo comma,
della  Costituzione,  la questione di legittimita' costituzionale del
combinato  disposto  degli  artt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982,
n. 186,  e  della correlativa tab. A allegata alla legge, nelle parti
in cui pone su piani distinti le qualifiche di consigliere di Stato e
di  consigliere  di  tribunale amministrativo regionale, con separate
dotazioni  organiche  numericamente  differenziate,  conseguentemente
impedendone,  pur in presenza di una loro equiordinazione formale, la
reciproca reversibilita' delle relative funzioni.
    Sospende  il  giudizio  sul  procedimento  cautelare e dispone la
immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e sia comunicata ai Presidenti dei due rami
del Parlamento.
    Cosi' deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 gennaio
2001.
                     Il Presidente: Giallombardo
               Il consigliere estensore: Giamportone
01c0433