Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, sedicesimo
comma,  della  legge  26 luglio  1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo
annuale  retribuito  al  detenuto  che  presti  la  propria attivita'
lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0519