LA CORTE D'APPELLO Visti gli atti del procedimento penale 269/2001 giudice per le indagini preliminari; Vista la eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal p.g.; Rilevato che con tale atto la pubblica accusa ha prospettato profili di incostituzionalita' degli artt. 443, terzo comma, e 595 c.p.p. "nella parte un cui escludono l'appello principale e quello incidentale del pubblico ministero"; Osservato che tale prospettazione e' sostenuta per ragioni di pregiudizialita' avendo il p.g. rilevato che nel caso di specie vi sarebbero gli estremi per un aumento di pena rispetto a quella gia' irrogata dal giudice di prime cure, aumento il cui eventuale accoglimento sarebbe precluso dai limiti di gravame posti dalle norme sopra richiamate; Osservato che l'eccezione si fonda sul fatto che la modifica del giudizio abbreviato nella parte in cui non prevede piu' alcuna interlocuzione critica (adesiva o meno) del pubblico ministero determinerebbe la "... compressione-esclusione del diritto dell'accusa a partecipare in condizioni di parita' con la difesa alla fase del giudizio di appello quando sia pronundata sentenza di condanna nel giudizio abbreviato (e fuori dall'ipotesi di cui all'art. 443, comma 3, secondo periodo)", situazione questa che sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza oltre che con i principi di parita' delle parti e del contraddittorio; Rilevato che il pubblico ministero nel richiamare alcune pronunce della Corte costituzionale su aspetti di incostituzionalita' gia' dichiarati dell'art. 443 c.p.p. ha altresi' evidenziato che i nuovi profili di incostituzionalita' sollevati in questa sede sarebbero la conseguenza della modifica dell'art. 111 della Costituzione, disposizione questa che sarebbe ora - a detta del p.g. - violata nella parte in cui vengono affermati dalla norma "... principi di parita' delle parti e del contraddittorio"; Rilevato, al riguardo, che in base al nuovo sistema processuale del giudizio abbreviato da un lato, e della nuova formulazione della disposizione di cui all'art. 111 cost. dall'altro, "... il giudizio abbreviato si configura attualmente come un opzione ineludibile, sostanzialmente rimessa alla totale discrezione dell'imputato"; tanto premesso O s s e r v a Che se e' vero che la Corte costituzionale con le pronunce nn. 363/1991 e 98/1994 ha dichiarato infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 443, terzo comma, e 595 c.p.p. nella parte in cui le dette norme non consentono al pubblico ministero di proporre impugnazione, sia in via principale, sia in via incidentale, avverso la sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato e' altresi' vero che dette pronunce si inserivano in un diverso quadro normativo; Che con la nuova normativa costituzionale (art. 111 Cost.) ed ordinaria (legge 479/1999), da un lato e' stata solennemente affermata la parita' tra la parte pubblica e quella privata e dall'altra e' stata esclusa ogni possibilita' di interlocuzione del pubblico ministero nella scelta del rito abbreviato; Che alla luce di tali modifiche la permanenza delle limitazioni dell'appello in capo al pubblico ministero deve essere ritenuta palesemente irragionevole e comunque non in sintonia con il principio di paretiticita' di posizione delle parti prescritto dall'art. 111 Cost.; Che la stessa Corte ha affrontato (ord. 33/1998) la questione, gia' prima della modifica dell'art. 111 Cost., ed ha prefigurato profili di incostituzionalita' potenziali nei sensi qui di seguito specificati, affermando: "che inoltre questa Corte ha sottolineato come la pura e semplice eliminazione del presupposto del consenso del pubblico ministero verrebbe a determinare ulteriori disarmonie di dubbia costituzionalita' nel sistema, poiche' alla perdita, per l'accusa, della facolta' di interloquire sulla scelta del rito dovrebbero accompagnarsi una nuova disciplina sull'esercizio del diritto alla prova e una modifica delle limitazioni alla facolta' di impugnazione (sentenze n. 442 del 1994 e n. 92 del 1992), secondo scelte e soluzioni che sono affidate al legislatore, cui piu' volte questa Corte ha d'altra parte indirizzato l'invito a provvedere al riguardo"; Considerato che, dunque tali profili ora sono venuti a giuridica esistenza atteso che quanto prospettato dal p.g. trova non solo conferma nella assenza di una obiettiva ragione per precludere al p.m. il diritto a partecipare in condizioni di parita' con la difesa alla fase del giudizio di appello quando sia pronunciata sentenza di condanna nei giudizio abbreviato, ma anche a prendere atto, di fatto, della scelta processuale dell'imputato senza poter dialetticamente interloquire e venendo cosi' meno la regolarita' della instaurazione del contraddittorio; Rilevato, pertanto, che la questione sollevata non appare manifestamente infondata e, con tutta evidenza, essa risulta rilevante atteso che dal suo accoglimento dipende la possibilita' che l'organo giudicante possa formalmente procedere a valutare la fondatezza o meno delle ragioni dell'appellante che abbia, come nella specie, chiesto un inasprimento di pena.