LA CORTE D'APPELLO

    Visti  gli  atti  del procedimento penale 269/2001 giudice per le
indagini preliminari;
    Vista la eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal
p.g.;
    Rilevato  che  con  tale  atto  la pubblica accusa ha prospettato
profili  di  incostituzionalita'  degli artt. 443, terzo comma, e 595
c.p.p.  "nella  parte  un cui escludono l'appello principale e quello
incidentale del pubblico ministero";
    Osservato  che  tale  prospettazione  e' sostenuta per ragioni di
pregiudizialita'  avendo  il  p.g. rilevato che nel caso di specie vi
sarebbero  gli  estremi per un aumento di pena rispetto a quella gia'
irrogata  dal  giudice  di  prime  cure,  aumento  il  cui  eventuale
accoglimento sarebbe precluso dai limiti di gravame posti dalle norme
sopra richiamate;
    Osservato  che l'eccezione si fonda sul fatto che la modifica del
giudizio  abbreviato  nella  parte  in  cui  non  prevede piu' alcuna
interlocuzione  critica  (adesiva  o  meno)  del  pubblico  ministero
determinerebbe    la   "...   compressione-esclusione   del   diritto
dell'accusa a partecipare in condizioni di parita' con la difesa alla
fase  del  giudizio  di  appello  quando  sia  pronundata sentenza di
condanna  nel  giudizio  abbreviato  (e  fuori  dall'ipotesi  di  cui
all'art. 443,  comma  3,  secondo  periodo)",  situazione  questa che
sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza oltre che con
i principi di parita' delle parti e del contraddittorio;
    Rilevato che il pubblico ministero nel richiamare alcune pronunce
della  Corte  costituzionale  su  aspetti di incostituzionalita' gia'
dichiarati  dell'art.  443 c.p.p. ha altresi' evidenziato che i nuovi
profili  di incostituzionalita' sollevati in questa sede sarebbero la
conseguenza   della   modifica   dell'art.  111  della  Costituzione,
disposizione  questa  che  sarebbe  ora  - a detta del p.g. - violata
nella  parte  in  cui  vengono affermati dalla norma "... principi di
parita' delle parti e del contraddittorio";
    Rilevato,  al  riguardo, che in base al nuovo sistema processuale
del  giudizio abbreviato da un lato, e della nuova formulazione della
disposizione  di  cui all'art. 111 cost. dall'altro, "... il giudizio
abbreviato  si  configura  attualmente  come  un opzione ineludibile,
sostanzialmente rimessa alla totale discrezione dell'imputato"; tanto
premesso

                            O s s e r v a

    Che  se  e'  vero che la Corte costituzionale con le pronunce nn.
363/1991   e   98/1994   ha  dichiarato  infondata  la  questione  di
costituzionalita'  degli  artt.  443, terzo comma, e 595 c.p.p. nella
parte  in  cui le dette norme non consentono al pubblico ministero di
proporre impugnazione, sia in via principale, sia in via incidentale,
avverso la sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato
e'  altresi'  vero  che  dette  pronunce  si inserivano in un diverso
quadro normativo;
    Che  con  la  nuova  normativa costituzionale (art. 111 Cost.) ed
ordinaria   (legge  479/1999),  da  un  lato  e'  stata  solennemente
affermata  la  parita'  tra  la  parte  pubblica  e  quella privata e
dall'altra  e'  stata esclusa ogni possibilita' di interlocuzione del
pubblico ministero nella scelta del rito abbreviato;
    Che  alla  luce di tali modifiche la permanenza delle limitazioni
dell'appello  in  capo  al  pubblico  ministero  deve essere ritenuta
palesemente irragionevole e comunque non in sintonia con il principio
di  paretiticita'  di  posizione delle parti prescritto dall'art. 111
Cost.;
    Che  la  stessa  Corte ha affrontato (ord. 33/1998) la questione,
gia'  prima  della  modifica  dell'art.  111 Cost., ed ha prefigurato
profili  di  incostituzionalita'  potenziali nei sensi qui di seguito
specificati, affermando:
        "che  inoltre  questa  Corte  ha  sottolineato come la pura e
semplice  eliminazione  del  presupposto  del  consenso  del pubblico
ministero  verrebbe  a  determinare  ulteriori  disarmonie  di dubbia
costituzionalita'  nel  sistema,  poiche' alla perdita, per l'accusa,
della  facolta'  di  interloquire  sulla  scelta  del rito dovrebbero
accompagnarsi  una  nuova  disciplina sull'esercizio del diritto alla
prova  e una modifica delle limitazioni alla facolta' di impugnazione
(sentenze  n. 442  del  1994  e  n. 92  del  1992),  secondo scelte e
soluzioni  che  sono  affidate  al legislatore, cui piu' volte questa
Corte   ha   d'altra  parte  indirizzato  l'invito  a  provvedere  al
riguardo";
    Considerato  che, dunque tali profili ora sono venuti a giuridica
esistenza  atteso  che  quanto  prospettato  dal  p.g. trova non solo
conferma  nella  assenza  di  una obiettiva ragione per precludere al
p.m.  il diritto a partecipare in condizioni di parita' con la difesa
alla  fase del giudizio di appello quando sia pronunciata sentenza di
condanna nei giudizio abbreviato, ma anche a prendere atto, di fatto,
della  scelta  processuale  dell'imputato senza poter dialetticamente
interloquire  e venendo cosi' meno la regolarita' della instaurazione
del contraddittorio;
    Rilevato,   pertanto,  che  la  questione  sollevata  non  appare
manifestamente   infondata   e,  con  tutta  evidenza,  essa  risulta
rilevante atteso che dal suo accoglimento dipende la possibilita' che
l'organo   giudicante  possa  formalmente  procedere  a  valutare  la
fondatezza o meno delle ragioni dell'appellante che abbia, come nella
specie, chiesto un inasprimento di pena.