P. Q. M.
    Dichiara   la  non  manifesta  infondatezza  della  eccezione  di
incostituzionalita'  sollevata  dal p.g. e sopra descritta e relativa
alla  illegittimita'  incostituzionale  dell'art.  443,  terzo comma,
c.p.p., e dell'art. 595 c.p.p. nella parte in cui escludono l'appello
principale e quello incidentale del pubblico ministero per violazione
del principio di ragionevolezza e contrasto con l'art. 111 Cost.
    Dispone altresi':
        la    immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
        la  notifica  della  presente  ordinanza  alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
    Dispone per l'effetto la sospensione del presente procedimento;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
        Venezia, addi' 27 aprile 2001
                       Il Presidente: Di Mauro
                                                  L'estensore: Abrami
01C0527