P. Q. M. Dichiara la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalita' sollevata dal p.g. e sopra descritta e relativa alla illegittimita' incostituzionale dell'art. 443, terzo comma, c.p.p., e dell'art. 595 c.p.p. nella parte in cui escludono l'appello principale e quello incidentale del pubblico ministero per violazione del principio di ragionevolezza e contrasto con l'art. 111 Cost. Dispone altresi': la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Dispone per l'effetto la sospensione del presente procedimento; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Venezia, addi' 27 aprile 2001 Il Presidente: Di Mauro L'estensore: Abrami 01C0527