P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt.  24 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  5  e  2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
laddove   non  consente  al  contribuente,  a  differenza  di  quanto
stabilito  dal  testo  unico 131/1986 (Registro), dal d.lgs. 346/1990
(successioni  e  donazioni),  del  d.P.R.  n. 643/1972  e  successive
modifiche  (INVIM),  di  dichiarare  a  quello risultante dal calcolo
aritmetico;
    Dispone la sospensione del giudizio;
    Ordina  alla  segreteria di notificare la presente ordinanza alle
parti  in  causa  ed  al  Presidente del Consiglio dei ministri, e di
comunicarla ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Biella, addi' 26 marzo 2001
                               Il Presidente della commissione: Grizi
01C0686