P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 laddove non consente al contribuente, a differenza di quanto stabilito dal testo unico 131/1986 (Registro), dal d.lgs. 346/1990 (successioni e donazioni), del d.P.R. n. 643/1972 e successive modifiche (INVIM), di dichiarare a quello risultante dal calcolo aritmetico; Dispone la sospensione del giudizio; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Biella, addi' 26 marzo 2001 Il Presidente della commissione: Grizi 01C0686