P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenutane la rilevanza nel presente processo;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 438, quinto comma, c.p.p. nella
parte  in  cui  non prevede il diritto del p.m. di interloquire sulla
scelta  del  rito  abbreviato  condizionato  formulata dall'imputato,
esprimendo  consenso  o  dissenso  motivato,  nonche'  di  esercitare
pienamente il diritto alla prova e di espletare ulteriori indagini da
tale scelta derivanti.
    Sospende   il  giudizio  in  corso  nei  confronti  dell'imputato
indicato   nella   epigrafe   della   presente   ordinanza  e  ordina
trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale di Roma.
    Manda  alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi
alla  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Roma, addi' 5 aprile 2001.
                                             Il Presidente: Almerighi
01C0687