P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutane la rilevanza nel presente processo; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438, quinto comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto del p.m. di interloquire sulla scelta del rito abbreviato condizionato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso motivato, nonche' di esercitare pienamente il diritto alla prova e di espletare ulteriori indagini da tale scelta derivanti. Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato indicato nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale di Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 5 aprile 2001. Il Presidente: Almerighi 01C0687